Il regime “de minimis” per l’impresa unica

Quando un’azienda o un professionista si approcciano a un avviso che prevede dei contributi a fondo perduto e/o dei finanziamenti a tasso agevolato si legge spesso di un vincolo: il de minimis. Di cosa si tratta?
Il regime “de minimis” è una regolamento dell’Unione Europea che consente alle imprese di ricevere dal proprio Stato aiuti economici di modesta entità senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte della Commissione UE.
Devono, però, essere rispettati precisi limiti e condizioni.
Analizziamo insieme quali sono questi limiti e queste condizioni, con un focus particolare al concetto esteso di “de minimis” applicato all’impresa unica e al gruppo di imprese.
Regime “de minimis”: cos’è e come funziona
Il regime “de minimis” è disciplinato dal regolamento UE 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.
Si tratta, in breve, del regolamento che consente agli Stati membri UE di riconoscere alle imprese aiuti economici e finanziari (solitamente contributi a fondo perduto ma si può trattare anche di finanziamenti concessi a tasso super agevolato) di modesta entità, senza dover ricevere la preliminare approvazione da parte della Commissione Europea.
Questo perché si fonda sul principio che i sostegni concessi entro certi limiti non vanno ad alterare in modo significativo la concorrenza e il mercato interno. Tali interventi sono appunto definiti aiuti di importanza minore, “de minimis” e sono disciplinati dal citato regolamento.
L’obiettivo è quello di semplificare la concessione di contributi e ridurre gli oneri burocratici per le imprese, in particolare per le piccole e medie aziende.
Il regime “de minimis” si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, con alcune eccezioni relative ai settori pesca, acquacoltura, agricoltura ed esportazioni.
Per essere quantificati come “de minimis”, gli aiuti non devono superare la soglia massima di 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile: è necessario procedere al calcolo del plafond disponibile dalla data di presentazione delle domanda di contributo. Si pensi, a titolo di esempio, a un contributo ricevuto a dicembre 2023: esso entrerà nel plafond dell’impresa considerata fino al mese di dicembre del 2026.
Il regime è applicabile sia alle PMI che alle grandi imprese e include diverse forme di incentivi, la più comune è come detto il contributo a fondo perduto, ma si applica anche a finanziamenti agevolati e garanzie pubbliche.
Dal 2024, anno dell’ultimo aggiornamento, il plafond di riferimento è stato innalzato dai precedenti 200.000 euro agli attuali 300.000 euro.
Tra le novità anche la definizione di triennio come “solare” e non più “finanziario” oltre alla conferma (ovvia e senza sorprese) del collegamento tramite persona fisica nel perimetro di impresa unica.
La definizione di quest’ultima è fondamentale, in quanto il regolamento richiama l’attenzione sul fatto che il valore limite per gli aiuti deve riferirsi a un’impresa unica, nel cui perimetro devono essere considerate tutte le entità controllate, giuridicamente o di fatto, dallo stesso soggetto.
Vediamo più in dettaglio cosa si intende per impresa unica.
La definizione di impresa unica
La definizione di impresa unica racchiude l’insieme di imprese (ditte, società, ecc.) che hanno in comune un rapporto di collegamento e/o correlazione tra proprietari, amministratori, contratti commerciali e che sono titolari di incentivi sia in forma di contributi a fondo perduto che in forma di finanziamenti agevolati.
Il fondamento del concetto di impresa unica nel diritto nazionale è l’articolo 2359 del codice civile, il quale prevede quanto segue:
“Sono considerate società controllate:
- 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.
Si tratta quindi di imprese che, pur essendo legalmente indipendenti, sono collegate tra loro tramite specifiche relazioni che comportano un controllo comune o influenze reciproche significative.
Nello specifico, nel caso di “imprese collegate”, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese, tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- Partecipazioni azionarie: quando un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- Direzione comune: quando un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- Influenze economiche rilevanti: quando un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- Controllo incrociato: quando un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese tra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, prese in considerazione singolarmente.
In merito al più recente controllo tramite persone fisiche, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che “un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica”, svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
Ad ogni modo, la dimensione del gruppo deve essere calcolata unicamente a livello del singolo Stato membro, per cui si tiene conto dei collegamenti solo delle imprese con sede in Italia.
Il concetto di impresa unica riguarda quindi esclusivamente la dimensione nazionale del gruppo.
La definizione di “de minimis” gruppo
I limiti individuati dal regime “de minimis”, dunque, si applicano all’intero gruppo di imprese, le quali vengono considerate come un’unica entità economica e non come singole entità giuridiche. Questo per evitare che i beneficiari frammentino le loro operazioni in più entità per aggirare i paletti previsti.
In sostanza, individuare l’impresa unica significa aggregare tutte le imprese legate dalle relazioni indicate così da considerarle come un singolo beneficiario degli aiuti di Stato.
Ecco perché la determinazione giuridica di impresa unica è decisiva per la definizione della soglia di aiuti concedibili e quindi per la fruibilità degli aiuti.
Evitare di definire in maniera corretta la tipologia e le caratteristiche dell’impresa beneficiaria potrebbe quindi portare al rischio di superamento dei massimali previsti dal regolamento con conseguenze sulla fruizione degli aiuti.
Immaginiamo il caso, a titolo di esempio, di due aziende A e B che ottengono contemporaneamente aiuti che, durante il triennio considerato, vanno oltre i 300.000 euro. Questo vorrebbe dire che una delle due aziende si vedrebbe decurtare o, nel migliore dei casi, negare parte dei contributi ottenuti durante il periodo.
Sul Registro Nazionale aiuti di Stato (RNA) è possibile condurre una ricerca per capire quali contributi “de minimis” ha ottenuto l’azienda o le aziende nel caso di impresa unica.
