Modello 770, scadenze e novità

Il modello 770 è l’adempimento caratterizzante del mese di ottobre. Si tratta della dichiarazione dei sostituti d’imposta, che per il 2025 si incrocia con le novità dell’invio semplificato dei dati per le aziende fino a cinque dipendenti. Un focus sulle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Per i sostituti d’imposta è in arrivo l’appuntamento con l’invio del modello 770.

Come di consueto, la scadenza per la trasmissione telematica è fissata al 31 ottobre, termine che coincide anche con quello per l’invio delle Certificazioni Uniche relative ai redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione precompilata.

Dal punto di vista generale, non cambiano le regole per sostituti d’imposta e intermediari. In prossimità del termine ultimo di fine mese è quindi utile soffermarsi sugli aspetti caratterizzanti della dichiarazione da trasmettere in relazione al periodo d’imposta 2024.

Non da meno, è utile analizzare anche le novità al debutto dall’anno in corso per i sostituti d’imposta fino a cinque dipendenti: dal 2026 il modello 770 va in soffitta in caso di opzione per la trasmissione dei dati a cadenza mensile con il modello F24.

Modello 770/2025, il secondo appuntamento dell’anno con la dichiarazione dei sostituti d’imposta

L’invio del modello 770 rappresenta il secondo importante appuntamento previsto nell’anno per i sostituti d’imposta.

La dichiarazione annuale prevista per i datori di lavoro, e in linea generale per tutti coloro che rivestono la qualifica di sostituti del contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, si compone di due differenti adempimenti:

  • la Certificazione Unica, utilizzata per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno, così come i dati contributivi e assicurativi;
  • il modello 770, utilizzato per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate e il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Lo stesso modello deve essere inviato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, così come dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali di intermediazione e che applicano la ritenuta sui canoni relativi alle locazioni brevi.

All’interno del modello 770 trovano quindi spazio i dati relativi alle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, così come su dividendi, locazioni breve inserite nella CU e somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzo o ancora a titolo di indennità di esproprio.

Il modello 770 deve essere trasmesso in modalità telematica entro il 31 ottobre 2025. La modulistica da utilizzare per l’anno d’imposta 2024 e le relative istruzioni sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 24 febbraio scorso.

I soggetti obbligati all’invio del modello 770

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770/2025 sono coloro che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su diverse tipologie di redditi (di capitale, per avviamento commerciale, proventi finanziari, utili da partecipazioni in società di capitali, redditi diversi, ecc.), nonché coloro che hanno applicato ritenute alla fonte secondo specifiche normative.

In particolare, sono obbligati a presentare il Modello 770/2025 i seguenti soggetti:

  • Società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., cooperative e di mutua assicurazione) residenti in Italia.
  • Enti commerciali (pubblici e privati) residenti in Italia, equiparati alle società di capitali.
  • Enti non commerciali (pubblici e privati, inclusi Regioni, Province, Comuni) residenti in Italia.
  • Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti.
  • Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.
  • Trust.
  • Condomìni.
  • Società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti in Italia.
  • Società di armamento residenti in Italia.
  • Società di fatto o irregolari residenti in Italia.
  • Società o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti in Italia.
  • Aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società tra coniugi residenti in Italia.
  • Gruppi europei d’interesse economico (GEIE).
  • Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole.
  • Persone fisiche che esercitano arti e professioni.
  • Persone fisiche che operano le ritenute alla fonte e aderiscono al regime forfetario.
  • Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che operano le ritenute.
  • Curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Inoltre, sono comunque tenuti alla presentazione del Modello 770/2025 i soggetti che nel 2024 hanno applicato imposte sostitutive su interessi, premi, dividendi e altri frutti, o che sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti da specifiche normative, inclusa la comunicazione degli utili pagati nel 2024, e i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.

Frontespizio e quadri staccati: la struttura del modello 770

Tutti i soggetti obbligati devono compilare e inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione, composta da due sezioni principali:

  • il frontespizio, con informativa sulla privacy e con i riquadri che riportano il tipo di dichiarazione, i dati relativi al sostituto, al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione e firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità;
  • i quadri staccati, che riportano i campi in cui inserire le informazioni di dettaglio e in cui trovano spazio le novità inserite.

Sono in particolare 16 i quadri del modello 770, all’interno dei quali è richiesto l’inserimento delle specifiche informazioni relative alle ritenute operate.

Di seguito una rappresentazione in tabella dei singoli quadri:

Quadro Descrizione
SF Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi enti pubblici e privati, comunicazione redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta imputabili a soggetti non residenti.
SG Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita, capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.
SH Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.
SI Riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2024.
SK Comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti.
SL Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
SM Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
SO Comunicazioni dagli intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze, e segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati.
SP Ritenute operate sui titoli atipici.
SQ Dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari e sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A.
SS Dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.
DI Credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore.
ST Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive effettuate e versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.
SV Trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti.
SX Riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate.
SY Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute, e indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Nei singoli quadri del modello 770 trovano spazio le novità relative al periodo d’imposta 2024. In particolare, in fase di compilazione bisognerà tener presenti le modifiche introdotte nelle note dei quadri ST e SV, ma anche la gestione, nel quadro SX, del credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto nel 2024 dal datore di lavoro.

Quattro modalità di invio del modello 770

La dichiarazione dei sostituti d’imposta può essere trasmessa in quattro diverse modalità:

  • Direttamente dal sostituto d’imposta, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, in base ai requisiti per l’abilitazione. I soggetti diversi dalle persone fisiche, incluse le Amministrazioni e gli enti pubblici, trasmettono tramite i propri gestori incaricati;
  • Tramite intermediari abilitati, obbligati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia quelle predisposte dal dichiarante stesso per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione telematica;
  • Tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato): le Amministrazioni dello Stato devono presentare la dichiarazione esclusivamente per via telematica tramite il servizio Entratel. Possono avvalersi di altri incaricati, come il Ministero dell’Economia e delle Finanze o altre Amministrazioni funzionalmente riconducibili;
  • Tramite società appartenenti al gruppo: nell’ambito di gruppi societari, se almeno una società o ente è obbligato alla presentazione telematica, la trasmissione può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo tramite Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate (con una percentuale di possesso superiore al 50% del capitale dall’inizio del periodo d’imposta precedente). La società incaricata deve osservare tutti gli adempimenti previsti per gli intermediari abilitati.

Soffermandoci sulla trasmissione tramite intermediari, sono legittimati all’invio per conto del dichiarante i seguenti professionisti

  • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché i revisori legali;
  • iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi (con specifici requisiti di laurea o diploma);
  • iscritti negli albi degli avvocati, avvocati tributaristi (studi associati e società tra professionisti);
  • Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
  • Associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • CAF (dipendenti e imprese);
  • Notai;
  • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • Iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
  • Società tra professionisti iscritte agli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro.

Gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati devono rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico, l’impegno a trasmettere i dati telematicamente all’Agenzia delle Entrate, specificando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta. Questo impegno deve essere datato, sottoscritto e riportato nel frontespizio della dichiarazione. L’impegno si intende conferito per la durata indicata o, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del rilascio, salvo revoca.

Successivamente, devono rilasciare al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine di presentazione telematica, l’originale della dichiarazione trasmessa telematicamente, redatta su modello conforme e sottoscritta dal contribuente, insieme alla copia della comunicazione di avvenuto ricevimento. Questa comunicazione costituisce prova della presentazione e deve essere conservata dal dichiarante.

Si evidenzia inoltre l’obbligo di conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto per gli eventuali controlli.

In caso di tardiva o omessa trasmissione, agli intermediari abilitati viene applicata una sanzione da 516 a 5.164 euro. È prevista anche la revoca dell’abilitazione in caso di gravi o ripetute irregolarità.

Modello 770 addio, le novità per i sostituti fino a 5 dipendenti

Nell’analisi delle regole che caratterizzano l’invio del modello 770/2025, è bene soffermarsi anche sulla novità introdotta dal periodo d’imposta in corso per le piccole aziende.

I sostituti d’imposta con un numero massimo di cinque dipendenti alla data del 31 dicembre 2024, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute con F24 possono comunicare anche tutti i dati che in via ordinaria confluiscono nella dichiarazione annuale, il modello 770.

Si tratta della semplificazione prevista dal decreto legislativo n. 1 del 2024.

In alternativa alla presentazione del modello 770, dunque, i sostituti d’imposta possono optare per la comunicazione nel modello F24 mensile dell’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento.

La novità è rivolta nello specifico ai sostituti d’imposta che:

  • corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
  • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
  • effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento n. 25978 del 31 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e le regole per l’invio dei dati, da esporre nel nuovo modello denominato Prospetto delle ritenute/trattenute operate.

L’avvio della modalità alternativa di esposizione dei dati è stata accompagnata da un periodo transitorio: per i mesi da gennaio ad agosto è stato possibile procedere con la trasmissione entro il 30 settembre, snellendo quindi il calendario degli invii.

Una deroga che viene meno a partire dai dati da comunicare relativamente al mese di settembre. Con il modello F24 da inviare entro la scadenza del 16 ottobre prende pertanto ufficialmente il via la trasmissione per ciascuna mensilità. Il beneficio? L’eliminazione dell’obbligo di invio del modello 770/2026.

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