Concordato preventivo 2026/2027: le nuove agevolazioni

Autore: Redazione
 - Ultimo aggiornamento: 28.09.2026
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Concordato preventivo 2026/2027: le nuove agevolazioni

Il 2 novembre è la scadenza ultima per l’adesione al concordato preventivo biennale 2026/2027. Diverse le novità per rendere più conveniente il patto tra Fisco e partite IVA, con un doppio binario per nuovi ingressi e rinnovi

Il concordato preventivo biennale 2026/2027 entra nella fase decisiva.

Entro la scadenza del 2 novembre, i titolari di partita IVA saranno chiamati a scegliere se accettare o meno il patto biennale con il Fisco, in un quadro di regole profondamente mutato.

Il decreto correttivo Omnibus n. 148 del 7 agosto 2026 contiene negli articoli 28 e 29 un doppio binario di novità.

L’ultimo tassello inserito nell’ambito della riforma fiscale disegna una mappa a due livelli: da un lato introduce modifiche strutturali volte ad ammorbidire le rigidità operative per la generalità dei contribuenti, dall’altro attribuisce un pacchetto di incentivi di forte impatto riservato esclusivamente a chi rinnova l’accordo.

Analizziamo quindi le novità punto per punto.

Concordato preventivo 2026/2027, più flessibilità per prime adesioni e rinnovi

Partendo dalle novità di portata generale, applicabili sia ai contribuenti al primo ingresso sia a coloro che procedono al rinnovo, il decreto Omnibus ammorbidisce le regole in materia di decadenza.

Una delle modifiche di maggiore rilievo riguarda il trattamento dei vizi di accesso originari.

Laddove un contribuente abbia sottoscritto il concordato pur in presenza di cause ostative (come la presenza di debiti tributari definitivamente accertati superiori a 5.000 euro al 31 dicembre 2025, non sospesi e non rateizzati) o di cause di esclusione, non scatta più la sanzione della decadenza retroattiva.

L’accordo viene invece qualificato come inefficace fin dall’origine.

La conseguenza pratica è che il contribuente ritorna semplicemente alle regole ordinarie di determinazione del reddito effettivo, senza dover versare le imposte concordate a titolo sanzionatorio.

In perfetta coerenza con questo approccio, viene del tutto cancellata la figura della cosiddetta “decadenza sopravvenuta”.

La verifica dei requisiti resta ancorata in modo rigido alla situazione esistente al momento dell’adesione: l’eventuale riemergere di debiti pregressi nel corso del biennio (ad esempio a causa del mancato pagamento di successive rateazioni) non travolge più con effetto retroattivo il patto già stretto con l’Erario.

Dichiarazione integrativa e concordato, ricalcolo della proposta

Sul piano gestionale, il decreto legislativo n. 148/2026 ridefinisce il rapporto tra la rettifica dei dati e la tenuta del CPB.

Qualora il contribuente si renda conto di aver commesso errori od omissioni nella comunicazione dei dati che hanno alimentato la proposta iniziale, la presentazione di una dichiarazione integrativa non è più vista come un fattore a rischio decadenza.

L’Agenzia delle Entrate ricalcolerà la proposta sulla base delle informazioni corrette – siano esse al rialzo o al ribasso – consentendo al contribuente di regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso e salvaguardando la validità del concordato.

La decadenza sanzionatoria per inesattezza dei dati originari scatterà esclusivamente a seguito di un formale accertamento d’ufficio e solo nei casi in cui il reddito o il valore della produzione ai fini IRAP teoricamente spettanti risultino superiori di almeno il 30% rispetto a quelli inizialmente accettati.

Le novità per i rinnovi del concordato: potenziati i benefici ISA

I benefici più significativi sono tuttavia destinati a chi decide di proseguire il percorso concordatario dopo aver concluso il biennio 2024-2025, con il fine di compensare la potenziale maggiore onerosità delle nuove proposte attraverso un sensibile abbattimento dei costi amministrativi e finanziari per le imprese e i professionisti “fidelizzati”.

In primo luogo, vengono potenziati i benefici ISA.

Per i contribuenti che rinnovano l’adesione, la soglia che consente di effettuare la compensazione orizzontale dei crediti d’imposta senza dover apporre il visto di conformità viene innalzata a 100.000 euro annui per l’IVA (a fronte dei 70.000 euro ordinari) e a 70.000 euro annui per le imposte dirette e l’IRAP (rispetto ai 50.000 euro standard).

La medesima soglia di 100.000 euro si applica anche ai rimborsi IVA senza obbligo di prestazione della garanzia o del visto.

A ciò si aggiunge la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’azione di accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA.

Acconti a rate senza interessi, ingresso di nuovi soci senza cessazione

Un ulteriore premio di fedeltà riguarda la gestione delle rateazioni e degli acconti.

I soggetti che rinnovano il concordato per il biennio 2026-2027 e scelgono di dilazionare il pagamento delle imposte dovute per le medesime annualità godranno del totale azzeramento degli interessi di rateazione.

Parallelamente, sul fronte della determinazione degli acconti calcolati con il metodo storico per il primo anno di rinnovo, vengono eliminate le maggiorazioni (pari al 10% per le imposte sui redditi e al 3% per l’IRAP) sul differenziale tra i redditi concordati per il 2026 e i valori effettivi di riferimento del 2025.

La disciplina dei rinnovi diventa più flessibile anche sotto il profilo societario.

Se nelle società di persone e nelle associazioni professionali l’ingresso di un nuovo socio durante il biennio costituisce di regola una causa di immediata cessazione del concordato, nei casi di rinnovo la continuazione del patto è fatta salva.

Questa regola si applica in caso di ingresso di soci con redditi da lavoro dipendente\assimilati o redditi d’impresa\lavoro autonomo entro il limite di 35.000 euro nell’anno precedente.

Torna il ravvedimento speciale

A chiusura del quadro agevolativo, l’articolo 29 del decreto Omnibus reintroduce l’istituto del ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023.

Questa misura consente di sanare le posizioni pregresse mediante il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata su basi agevolate, permettendo in particolare di congelare e mettere al sicuro il reddito del 2023 su cui si è basato il calcolo del primo biennio concordatario.

Rispetto alle edizioni precedenti, la vera novità politica della norma sta nel suo perimetro applicativo: l’accesso non è più garantito a tutti i sottoscrittori del CPB, ma viene riservato in via esclusiva a coloro che effettuano il rinnovo dell’accordo, escludendo espressamente i contribuenti che accedono per la prima volta nel biennio 2026-2027.

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