CPB 2026/2027, ravvedimento speciale come incentivo al rinnovo: come funziona

Anche per il concordato preventivo biennale 2026-2027 torna in campo il meccanismo del ravvedimento speciale, limitato però ai rinnovi del patto fiscale. Come funziona e quali sono le regole di calcolo.
Spingere il rinnovo del concordato preventivo biennale consentendo ai soggetti interessati di regolarizzare le annualità pregresse.
Anche il patto fiscale per il biennio 2026-2027 può contare sul ravvedimento speciale, anche se in versione ristretta.
Introdotto con il Decreto correttivo Omnibus approvato ad agosto, consente di regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 versando un’imposta sostitutiva ridotta su una base imponibile determinata secondo criteri forfettari.
Si tratta di uno strumento noto a contribuenti e professionisti che già nel precedente biennio hanno valutato la convenienza del concordato, ma per calibrarne al meglio le potenzialità in vista della scadenza del 2 novembre 2026 è utile analizzare le regole operative.
- Ravvedimento speciale circoscritto ai rinnovi del CPB
- Base imponibile e imposta sostitutiva
- Versamento in un’unica soluzione o a rate
- Il ravvedimento limita i controlli
Ravvedimento speciale circoscritto ai rinnovi del CPB per gli anni 2026-2027
A disciplinare le regole del ravvedimento speciale per il concordato preventivo biennale 2026-2027 è l’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2026.
Si tratta del meccanismo applicabile dai soggetti ISA che, entro il 2 novembre 2026, opteranno per il rinnovo dell’adesione al concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027.
In sintesi, lo strumento non è esteso a tutti gli aderenti al patto fiscale, ma solo a coloro che, dopo il concordato già sottoscritto nel biennio 2024-2025, sceglieranno di confermare il percorso di compliance.
Dal punto di vista temporale, il ravvedimento offre la possibilità di sanare le annualità d’imposta dal 2020 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.
Per accedere al regime, oltre al rinnovo dell’adesione al CPB, è necessario che, prima del pagamento dell’unica rata o della prima rata, non siano già stati notificati processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti relativamente alle annualità interessate dal ravvedimento.
Base imponibile e imposta sostitutiva: il calcolo del ravvedimento premia gli ISA alti
Il meccanismo di calcolo del ravvedimento speciale prevede una doppia forfettizzazione.
La determinazione del debito dovuto per sanare le singole annualità parte dalla base imponibile, ottenuta applicando una maggiorazione percentuale al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e al valore della produzione netta già dichiarati per ciascun anno.
La percentuale varia in misura inversamente proporzionale all’affidabilità fiscale del contribuente, misurata dal punteggio ISA dell’anno di riferimento.
Si parte da un incremento minimo del 5 per cento per chi possiede un punteggio pari a 10, salendo progressivamente fino al 50 per cento per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 3.
La base imponibile su cui calcolare le imposte sostitutive, sia ai fini delle imposte sui redditi sia dell’IRAP, è costituita dall’incremento percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo o del valore della produzione netta già dichiarato per ciascuna annualità.
| Punteggio ISA dell’anno | Maggiorazione / incremento della base imponibile |
|---|---|
| Pari a 10 | + 5% |
| Da 8 a < 10 | + 10% |
| Da 6 a < 8 | + 20% |
| Da 4 a < 6 | + 30% |
| Da 3 a < 4 | + 40% |
| Inferiore a 3 | + 50% |
Nei casi specifici di contribuenti con ricavi entro 5.164.569 euro che hanno dichiarato esclusioni ISA legate alla pandemia, condizioni di non normale svolgimento dell’attività o cause di esclusione per multiattività, la base imponibile è incrementata nella misura fissa del 25 per cento.
Sulla base imponibile così incrementata si applicano poi le diverse percentuali delle imposte sostitutive.
L’imposta sostitutiva sui redditi è pari alle seguenti aliquote:
- 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
In considerazione delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, le imposte sostitutive sui redditi e IRAP calcolate per le sole annualità 2020 e 2021 beneficiano di un abbattimento del 30 per cento.
Nelle fattispecie particolari con maggiorazione fissa al 25 per cento si applica un’aliquota del 12,5 per cento per la sostitutiva sui redditi e del 3,9 per cento per l’IRAP, con un’ulteriore riduzione del 30 per cento delle imposte dovute, ad eccezione dell’ipotesi di esclusione per multiattività.
In ogni caso, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può risultare inferiore a 1.000 euro per ciascun anno oggetto dell’opzione.
Versamento in un’unica soluzione o a rate, prima scadenza il 15 marzo 2027
Il versamento delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione dal 1° gennaio 2027 al 15 marzo 2027, oppure mediante dilazione fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo.
In caso di rateizzazione, gli interessi sono calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.
Per le società di persone e gli altri soggetti trasparenti previsti dalla normativa, la società o associazione può versare l’imposta sostitutiva sui redditi in luogo dei singoli soci o associati.
L’opzione relativa a ciascuna annualità si perfeziona con il pagamento di tutte le rate previste. Il pagamento tardivo di una rata successiva alla prima non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione se viene effettuato entro il termine previsto per la rata successiva.
Il ravvedimento limita i controlli
A fronte del regolare versamento delle somme, l’Amministrazione finanziaria non può effettuare rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo né determinati accertamenti IVA analitico-induttivi per le annualità dal 2020 al 2023 oggetto di ravvedimento.
Questa protezione viene meno nelle ipotesi previste dalla norma, tra cui la decadenza dal concordato preventivo 2026-2027, il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione, specifici provvedimenti relativi a reati tributari o la dichiarazione infedele delle cause speciali di esclusione ISA.
Infine, la norma prevede una deroga ai termini ordinari di accertamento: per le annualità 2020-2023 oggetto di ravvedimento, i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2029.
In ogni caso, per i soggetti ISA che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027, i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027.