I bonus per le assunzioni nel 2026: novità e conferme

Quali sono gli incentivi per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026? L’analisi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio e delle misure previste a regime
Arrivato a scadenza il set di incentivi introdotti dal Decreto Coesione, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto nuovi bonus per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio.
Dal bonus giovani a quello per le assunzioni nella ZES, nel testo della Legge n. 199/2025 trovano spazio nuovi interventi per favorire l’occupazione. Si tratta di un tris di esoneri parziali, per i quali i dettagli saranno definiti da appositi decreti attuativi ministeriali.
Nel 2026 entra in campo inoltre un nuovo bonus per l’assunzione di donne per favorire l’occupazione delle madri.
Restano inoltre attivi i bonus previsti a regime, compresa la decontribuzione Sud e la maxi-deduzione per le nuove assunzioni.
Bonus assunzione 2026: esonero parziale per l’ingresso di giovani, donne e lavoratori nella Zes Unica
Il 31 dicembre 2025 sono arrivati a scadenza gli incentivi contributivi per le assunzioni introdotti dal Decreto Coesione.
La Legge di Bilancio, il veicolo normativo che di anno in anno ridefinisce la struttura delle agevolazioni per le aziende, non ne ha previsto la proroga, ma ha introdotto nuove misure rivolte all’assunzione di giovani, donne e nella Zes Unica Sud in chiave rivisitata.
Nella legge n. 199/2025 trova un esonero contributivo parziale per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2026.
Dal 2026 al 2028 vengono stanziati in tutto 825 milioni di euro, finalizzati a incrementare l’occupazione giovanile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
L’esonero contributivo si applicherà per un massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni da tempo determinato.
Le regole d’accesso così come il valore effettivo dello sgravio contributivo saranno definiti da un apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia.
Bonus mamme lavoratrici, esonero fino a 8.000 euro per le aziende
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto anche una nuova agevolazione per i datori di lavoro che assumono donne con almeno 3 figli.
Nello specifico, l’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2026, assumono donne:
- madri di almeno 3 figli con meno di 18 anni;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
L’agevolazione consiste in un esonero totale, fino a un massimo di 8.000 euro annui, di durata parametrata in base alla tipologia di contratto:
- 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione;
- 18 mesi per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato;
- 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato.
L’agevolazione non si applicherà in caso di apprendistato e per i rapporti di lavoro domestico. Anche in questo caso, per il via alla misura si attendono apposite indicazioni operative.
Bonus giovani under 30, anche nel 2026 esonero del 50%
Oltre alle novità in campo e in attesa di definizione, il panorama degli incentivi per le assunzioni può contare sulle agevolazioni previste a regime
Tra queste vi è il bonus per l’assunzione di giovani under 30, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e rivolto ai datori di lavoro del settore privato.
L’agevolazione si applica in caso di assunzione di giovani che non siano mai stati titolari di contratti a tempo indeterminato e consiste in un esonero contributivo pari al 50 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fino a un massimo di 3.000 euro, da parametrare su base mensile.
La regolarità del DURC, l’assenza di licenziamenti nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti e nei sei mesi successivi, in relazione a dipendenti impiegati nella medesima area e con la stessa qualifica sono alcune delle condizioni da rispettare.
Dal punto di vista operativo, l’agevolazione è riconosciuta presentando apposita comunicazione telematica all’INPS.
La decontribuzione Sud in campo anche nel 2026 ma in versione ridotta
Resta in campo anche nel 2026 la decontribuzione Sud, riconosciuta a tutte le imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori entro il 31 dicembre 2024.
La percentuale di esonero riconosciuta passa dal 25 al 20 per cento, per un massimo di 125 euro mensili, con un meccanismo di decalage progressivo negli anni.
Negli anni successivi la decontribuzione sarà pari al:
- 20 per cento per il 2027, per un importo massimo di 125 euro;
- 20 per cento per il 2028, per un importo massimo di 100 euro;
- 15 per cento per il 2029, per un importo massimo di 75 euro.
Si ricorda che l’agevolazione è rivolta solamente ai datori di lavoro privati di micro, piccole e medie imprese, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
La possibilità di fruirne per le imprese con più di 250 dipendenti è ammessa a patto che, al 31 dicembre di ciascun anno agevolato, risulti un incremento occupazionale dei rapporti a tempo indeterminato rispetto all’annualità precedente.
Maxi deduzione nuove assunzioni anche nel 2026
Non cambiano inoltre le regole relative alla maxi deduzione fino al 130 per cento per le imprese che effettuano nuove assunzioni, prevista fino al 2027.
Dalla formula dello sgravio contributivo si passa a un beneficio fiscale, nella forma di deduzione maggiorata su IRPEF e IRES che valorizza il costo del personale per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato.
La deduzione è pari al 120 per cento, e arriva al 130 per cento per i rapporti di lavoro attivati con persone in condizioni di svantaggio:
- lavoratrici e lavoratori molto svantaggiati;
- persone con disabilità o che rientrano in categorie svantaggiate;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori;
- donne vittime di violenza;
- lavoratori o lavoratrici con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
Per beneficiarne resta però fondamentale il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale, che dovrà essere attestato anno per anno.
Bonus assunzione disoccupati, percettori di ADI e SFL
Non cambiano i benefici per l’assunzione di disoccupati, agevolazione prevista dalla Legge Fornero (articolo 2 comma 10-bis della legge del 28 giugno 2012 n. 92).
Riguarda nello specifico le persone che percepiscono la Naspi e consiste in un contributo mensile pari al 20 per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, riconosciuto per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore.
Viene riconosciuto ai datori di lavoro (comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione) che assumono lavoratori disoccupati, senza vincoli di età, a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato.
Il contributo è concesso per ciascuna mensilità della retribuzione concessa al lavoratore, per un periodo massimo di 2 anni.
In campo anche i bonus per chi assume lavoratori beneficiari del SFL (supporto formazione e lavoro) e l’ADI (assegno di inclusione).
Ai datori di lavoro è riconosciuto un esonero contributivo che viene concesso per l’attivazione di un contratto subordinato:
- a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato;
- a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.
Nel primo caso il bonus consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.000 euro annui per un anno. Sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.
Nel secondo, invece, il bonus spetta per il 50 per cento della contribuzione nel limite di 4.000 euro per un anno e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.