Il nuovo trattamento delle spese di pubblicità

23.05.2017 - Tempo di lettura: 3'
Il nuovo trattamento delle spese di pubblicità

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di bilancio d’esercizio, relativamente alle spese di pubblicità, è stato previsto che:

  • Dal 2016 non possono più essere capitalizzate bensì imputate a Conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute. Le stesse possono essere capitalizzate se rispettano i requisiti per essere qualificate spese di impianto / ampliamento;
  • Le spese di pubblicità capitalizzate in anni precedenti:
    • Possono essere (ri)classificate nella voce “Costi di impianto e ampliamento” nel caso in cui soddisfino i requisiti per la capitalizzazione di questi ultimi;
    • Vanno eliminate dallo Stato patrimoniale ed imputate a rettifica del patrimonio netto in base a quanto specificato dal nuovo OIC 29.

A partire dal 2016 i costi di pubblicità, in linea generale, non possono più essere capitalizzati ma devono essere considerati costi di esercizio. Tuttavia, gli stessi possono essere oggetto di capitalizzazione ed iscritti nella voce B.I.1 “Costi di impianto e di ampliamento” qualora rispettino specifici requisiti. Come precisato dal nuovo OIC 24, sono considerati costi di impianto e di ampliamento quelli che “si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa”. In particolare, ai fini dell’iscrizione dei costi di pubblicità nell’attivo dello Stato patrimoniale è richiesta la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione e il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende, a condizione che:

  • sia dimostrata la loro utilità futura
  • esista una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società
  • sia stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità

Va evidenziato che, i costi di impianto ed ampliamento sono costi non ricorrenti sostenuti in alcuni caratteristici momenti di vita della società ossia, ad esempio, nella fase pre-operativa (c.d. costi di start–up) o di accrescimento della capacità operativa.

In particolare, tra i costi di start–up, ossia i costi sostenuti da una società di nuova costituzione o preesistente prima dell’inizio di una nuova attività (ad esempio, nuovo ramo d’azienda, nuovo centro commerciale per una società che opera nella grande distribuzione, nuovo processo produttivo), rientrano, come evidenziato dall’OIC 24, “i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito”. Di conseguenza, soltanto qualora i costi di pubblicità siano sostenuti in tali circostanze e presentino le suddette caratteristiche sono capitalizzabili.

Ammortamento delle spese di pubblicità

Con l’art. 13-bis, DL n. 244/2016 (Decreto c.d. “Mille proroghe”) è stato modificato l’art. 108, TUIR eliminando, tra l’altro, la previsione contenuta nel primo periodo del comma 2 relativa alla “ripartizione” in 5 quote delle spese di pubblicità / propaganda.
Di conseguenza dette spese sono deducibili con le regole previste dal comma 1 del citato art. 108 relative alle spese riferite a più esercizi, per le quali ora è prevista la deducibilità nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, in virtù del nuovo principio della “derivazione rafforzata” del reddito imponibile dall’utile di bilancio che riconosce ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili.
Così le stesse sono deducibili:

  • Interamente nell’esercizio di sostenimento qualora imputate a Conto economico tra i costi dell’esercizio;
  • Tramite la relativa quota di ammortamento qualora capitalizzate tra i costi d’impianto e ampliamento.

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