Superbonus 110%: il ruolo del professionista

10.08.2021 - Tempo di lettura: 4'
Superbonus 110%: il ruolo del professionista

La detrazione del 110% spettante ai contribuenti che effettueranno lavori finalizzati al miglioramento della resa energetica degli edifici, ottenendo un miglioramento di almeno due classi energetiche, è un adempimento estremamente complicato.

L’art. 119 del D.L n. 34/2020, che disciplina la materia, ha subito nel corso del tempo numerose modifiche. Le ultime novità sono state apportate dalDecreto “Semplificazioni”.

Nel tempo si sono succedute diverse modifiche, che hanno mutato radicalmente il testo originario della disposizione, e le incertezze che i tecnici hanno dovuto superare sono numerose.

Tale situazione ha interessato, ad esempio, la detrazione spettante per la rimozione delle barriere architettoniche. Se da una parte l’Agenzia delle Entrate, con la Guida pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha subito chiarito la cedibilità del credito oppure la possibilità di fruire del c.d. sconto in fattura, dall’altra parte la modulistica era inizialmente “inadeguata”. Questa tipologia di intervento (che rientra tra gli interventi “trainati”) non determina, infatti, alcun risparmio energetico. Pertanto, non era chiaro, almeno inizialmente, quali fossero gli adempimenti necessari per fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.

È dunque evidente che, al fine di poter fruire dell’agevolazione fiscale, il contribuente dovrà essere supportato da uno staff di professionisti, che non solo potranno salvaguardarlo da eventuali errori, ma assumeranno anche un ruolo strategico anche al fine di individuare “spazi” in grado di assicurare al cliente la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali a lui non conosciute.

Le modifiche normative che si sono innestate sul testo della disposizione oramai consolidato, se da una parte hanno contribuito a semplificare gli adempimenti, dall’altra hanno aumentato la possibilità di commettere errori, quindi di perdere in tutto o in parte i benefici. Per tale ragione, è fondamentale avvalersi di uno staff di professionisti in grado di mettere a disposizione del cliente l’esperienza vantata nel settore.

Ad esempio, il Decreto “Semplificazioni” ha ricondotto i lavori relativi al Superbonus negli interventi di cui all’art.3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001. Pertanto, il titolo edilizio valido per effettuare i predetti interventi è costituito dalla CILA, con l’unica eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione.

L’art.33 del decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021 è intervenuto ancora una volta sul Superbonus, modificando l’art.119 del D.L. n.34/2020 al fine di semplificare l’accesso alla procedura in grado di garantire il beneficio della detrazione del 110%.

Le modifiche più significative, che però non mettono completamente al riparo il contribuente dalle insidie di una possibile contestazione da parte del fisco, sono quelle apportate con l’integrale riscrittura del comma 13-ter.

Per effetto dell’intervento normativo, gli interventi relativi al 110%, come detto, vengono considerati alla stregua di interventi di manutenzione straordinaria, per la cui autorizzazione è sufficiente la CILA, cioè la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. È prevista un’unica eccezione riguardante gli interventi più radicali, cioè di demolizione e di ricostruzione dell’edificio.

Conseguentemente, non sarà necessario comunicare nulla circa la regolarità urbanistica dell’immobile. Inoltre, il nuovo testo del comma 13-ter prevede una deroga all’applicazione dell’art.49 del D.P.R. n.380/2001. Tale disposizione prevede la decadenza dai benefici fiscali fruiti nell’ipotesi di abusi realizzati in assenza del titolo edilizio o in contrasto con il titolo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato.

Il Decreto “Semplificazioni” prevede che non si determinerà alcuna decadenza dalle agevolazioni fiscali nell’ipotesi di contestazione di un abuso edilizio, salvo il caso in cui il fabbricato sia completamente abusivo.

Il comma 13-ter ha quindi limitato le ipotesi di decadenza dai benefici fiscali alle seguenti fattispecie:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità della CILA;
  • assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo o mancanza dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art.119, comma 14 del D.L. n.34/2020.

Ad esempio, se il soggetto interessato avesse effettuato dei lavori che secondo il testo della disposizione sarebbero agevolati, ma questi non sono stati indicati nella CILA, si tratterebbe di un intervento difforme. Conseguentemente, indipendentemente dalla preesistenza di eventuali abusi sull’immobile, si verificherebbe una delle ipotesi di decadenza dai benefici fiscali previsti dalla norma. Sotto questo profilo si dovrà prestare particolare attenzione alle eventuali varianti in corso d’opera. Infatti, diversamente dalla Scia, la CILA non ammette varianti. Pertanto, se deve essere modificato qualche elemento sostanziale del progetto, sarà necessario presentare una nuova comunicazione asseverata, che tenga conto della variante, con il conseguente annullamento del titolo precedente. In tale ipotesi, ove siano già stati effettuati gli interventi trainati quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi, potrebbe risultare pregiudicato il beneficio della detrazione del 110%.

L’art.119 richiede, infatti, che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti. Devono quindi essere eseguiti in un intervallo temporale compreso tra il titolo edilizio e la fine dei lavori.  Nell’esempio, la sostituzione degli infissi potrebbe essere stata effettuata dopo la prima CILA, sostituita, con decorrenza successiva, dal secondo titolo edilizio. Pertanto, la sostituzione degli infissi, effettuata prima della presentazione della seconda CILA potrebbe fare venire meno la caratteristica di intervento trainato eseguito congiuntamente. Ciò in quanto il primo titolo edilizio, cioè la CILA originariamente presentata, è stata sostituita.

Dal punto di vista operativo potrebbe quindi essere opportuno, al fine di evitare questi effetti descritti, procedere con l’opera principale (gli interventi trainanti) ed eseguire materialmente gli interventi trainati solo successivamente, più in prossimità della fine dei lavori, cioè nel momento in cui si avrà la ragionevole certezza che non ci saranno delle variazioni.

Il problema sopra indicato, però, risulta ora risolto, in quanto nel corso dell’iter di conversione in legge del Decreto “Semplificazioni” è stato approvato il modello di CILA semplificato. In tal caso, laddove nel corso dell’opera intervenissero delle varianti, non sarà necessario sostituire il titolo edilizio, che potrà essere integrato senza alcun rischio di subire la decadenza dai benefici fiscali.

I professionisti incaricati saranno così in grado di seguire in ogni passaggio il committente, minimizzando al massimo il rischio di commettere errori.

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