Fattura elettronica, cosa cambia dal 1° gennaio 2024

08.01.2024 - Tempo di lettura: 10'
Fattura elettronica, cosa cambia dal 1° gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024 vengono meno gli esoneri relativi alla fatturazione elettronica, che diverrà dunque obbligatoria per tutti, anche per le partite IVA minori. Restano ancora escluse le prestazioni sanitarie

 

Dal 1° gennaio 2024 si allarga il raggio d’azione della fattura elettronica, dopo 5 anni dal debutto vengono meno anche gli esoneri previsti per le partite IVA più piccole.

La rivoluzione digitale in atto nel mondo del Fisco fa un nuovo passo avanti: d’altronde, si sa, le trasformazioni profonde avvengono per gradi. E i tempi, ora, sono maturi per avanzare: i documenti cartacei vanno ufficialmente in pensione.

Unica eccezione resta il settore sanitario: la conferma del divieto per un altro anno è arrivata a un soffio dalla fine dell’anno con il Decreto Milleproroghe.

Fattura elettronica, estensione dell’obbligo dal 1° gennaio 2024

Per comprendere appieno l’avanzamento della rivoluzione digitale in atto nel Fisco è utile ripercorrere i passi compiuti negli ultimi anni.

La fattura elettronica, regolata dal Decreto Legislativo n. 127/2015, entra a far parte della routine delle partite IVA a partire dal 1° gennaio 2019: l’obbligo generalizzato viene introdotto per contrastare l’evasione fiscale, dopo alcuni anni di sperimentazione nei rapporti tra aziende private e Pubblica Amministrazione.

La Legge di Bilancio 2018 ha messo in programma il debutto delle e-fatture ad ampio raggio. Ma se da un lato sono state innovate le modalità di emissione dei documenti fiscali, dall’altro sono stati previsti anche degli esoneri, lasciando invariate le istruzioni da seguire per alcune categorie.

Nei primi tre anni di vita della fattura elettronica alcune tipologie di soggetti, come le partite IVA in regime forfettario ovvero di vantaggio (c.d. contribuenti minimi) o specifiche categorie di associazioni sono rimaste legate alle procedure cartacee e non hanno fatto il loro ingresso nel Sistema di Interscambio che agisce come una sorta di postino e controllore dei documenti fiscali emessi.

Con l’articolo 18 del Decreto Legge numero 36 del 2022, è cominciato il processo di estensione dell’obbligo, in tempi diversi che sono stati stabiliti in base alla mole di ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente, anche ai soggetti esonerati.

Per i titolari di partita IVA in regime di vantaggio, in regime forfettario e le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e pro loco che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, in caso di proventi da attività commerciali non superiore a 65.000 euro, la fattura elettronica è diventata un obbligo dal 1° luglio 2022.

Allo stesso tempo è stata prevista una eccezione per le partite IVA di minori dimensioni, disponendo l’ingresso nel perimetro della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024 per gli stessi soggetti con ricavi o compensi fino a 25.000 euro conseguiti nel 2021.

Il nuovo anno, quindi, dopo una lunga fase transitoria determina ufficialmente il passaggio dalla fattura cartacea a quella elettronica, anche per le categorie escluse in prima battuta e anche per quelle più piccole.

Fattura elettronica 2024: nulla cambia per il settore sanitario

Resta, però, ancora un’ultima esclusione, quella del settore sanitario: prima di passare alle nuove modalità, infatti, è necessario trovare la ricetta per assicurare il pieno rispetto della privacy.

Dal 2019 si cercano soluzioni, ma l’equilibrio tra digitalizzazione e tutela dei dati personali non è stato ancora trovato, come dimostra l’intervento in extremis del Decreto Milleproroghe approvato in Consiglio dei Ministri il 28 dicembre.

Il divieto di emissione di e-fattura via SdI, continuerà ad applicarsi nei confronti dei:

  • soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema “TS”, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018).

Il divieto in esame vale solo per le operazioni B2C.

Le prestazioni sanitarie il cui committente è un soggetto diverso da una persona fisica (B2B) sono, invece, documentate da fattura elettronica via SdI, indipendentemente dal fatto che siano rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche”, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 307/2019.

Fattura elettronica, dal 2024 obbligo esteso a tutte le partite IVA: le istruzioni

Ad esclusione di chi opera nel settore sanitario, quindi, le partite IVA, anche le più piccole, nel 2024 devono dotarsi degli strumenti necessari all’emissione e alla ricezione delle fatture in modalità elettronica.

Con il Provvedimento numero 89757 del 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche. Mentre le regole relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere rintracciate nel DM 3 aprile 2013 n. 55.

Dal punto di vista pratico, per preparare la fattura elettronica è necessario dotarsi di un pc, un tablet o uno smartphone e di un software per la compilazione.

Dalla versione cartacea a quella elettronica non cambiano radicalmente le informazioni da inserire: dalla data di emissione alla natura, qualità e quantità di beni e servizi oggetto dell’operazione.

L’art. 11, DL 23 ottobre 2018, n. 119, modifica anche l’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/72, inserendo la nuova lettera g-bis), secondo la quale in fattura deve essere indicata la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.

In sostanza, il contenuto della fattura si arricchisce di un nuovo elemento: la norma, infatti, in vigore a partire dal 1° luglio 2019, prevede che qualora l’emissione della fattura non avvenga contestualmente all’effettuazione dell’operazione (stesso giorno) ma entro i 12 giorni successivi, nel documento deve essere indicata anche la data di effettuazione dell’operazione.

Tale indicazione non risulta invece richiesta se la fattura viene emessa/trasmessa nello stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione.

Con Circolare n. 14/2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file .xml della fattura elettronica dovrà essere indicata sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione; la data di avvenuta trasmissione della fattura verrà attestata autonomamente dallo SdI.

In altre parole, nel caso in cui l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore del giorno dell’operazione, ma in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data di effettuazione dell’operazione; i 12 giorni successivi potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI.

I dati devono passare dal Sistema di Interscambio, che si comporta come un postino e allo stesso tempo verifica i dati presenti prima di consegnare il documento.

Si hanno a disposizione 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per emettere i documenti fiscali: i tempi sono stabiliti dall’articolo 21 del DPR 633/72 che al comma 4 indica anche i casi in cui è possibile procedere con la fattura differita, e quindi emettere il documento fiscale entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.

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