Il visto di conformità del Superbonus deve “accompagnare” l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito: iter e compenso

06.01.2021 - Tempo di lettura: 5'

In alternativa alla fruizione del superbonus attraverso la detrazione in  dichiarazione, l’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 dà ai contribuenti la facoltà di optare per lo sconto in fattura da parte del fornitore piuttosto che per la cessione del credito.

Qualora ci si avvalga di questa possibilità è necessaria l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista secondo le modalità previste dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997, vale a dire la disciplina in materia di visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

Si tratta, quindi, del cosiddetto “visto leggero”, che presuppone lo svolgimento di un’attività di controllo formale e non di merito da parte del soggetto che lo appone.

Il visto di conformità deve essere apposto sulla comunicazione con la quale il contribuente comunica l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito d’imposta: questa dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Qualora il contribuente eserciti l’opzione in relazione ad uno stato avanzamento lavori, come previsto dal comma 1-bis dell’articolo 121, il visto di conformità dovrà essere apposto sulla relativa comunicazione, che interesserà quindi le spese sostenute in relazione al SAL.

La norma in questione stabilisce che, nel caso di interventi che fruiscono del superbonus,  gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per intervento e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% della spesa complessiva.

Vi potranno quindi essere al massimo tre comunicazioni e, di conseguenza, l’apposizione di tre visti di conformità per ciascun intervento realizzato.

La strutturazione del modello di comunicazione impone la trasmissione di una specifica comunicazione per ogni intervento agevolabile: qualora gli interventi trainanti e trainati siano diversi, si moltiplicheranno conseguentemente le comunicazioni e i visti di conformità correlati.

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità

Il visto di conformità deve essere rilasciato esclusivamente da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del D.P.R. n. 322/1998, ossia da:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 241/1997.

Per essere legittimati al rilascio del visto di conformità, i professionisti devono:

  • essere dotati di partita Iva;
  • abilitati ai servizi telematici Entratel;
  • rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità tali da poter garantire all’erario e ai contribuenti che l’attività posta in essere sia conforme alle disposizioni normative in materia.

Nel caso di appartenenza ad associazioni professionali, qualora almeno la metà degli associati abbia i requisiti previsti, il professionista può essere abilitato a rilasciare il visto di conformità anche se la partita Iva e l’abilitazione ai servizi telematici Entratel è in capo all’associazione professionale.

Stesso discorso nel caso del professionista con partita Iva che sia socio di una società di servizi in cui la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta da parte di soggetti che abbiano i requisiti previsti, anche qualora l’abilitazione ai servizi telematici Entratel sia riconducibile alla società di servizi partecipata.

Il soggetto che intende essere abilitato al rilascio dei visti di conformità, con il conseguente inserimento in un apposito elenco informatizzato che deve essere tenuto da parte della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale, deve presentare ad essa una preventiva comunicazione indicante i dati personali e i luoghi di esercizio dell’attività.

È necessaria la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile che è funzionale a garantire, da un lato, i clienti per danni eventualmente provocati in relazione all’attività professionale prestata, dall’altro, l’erario per le sanzioni amministrative irrogate per il rilascio di visti infedeli.

Il massimale della polizza deve essere adeguato rispetto al numero di contribuenti assistiti, di visti di conformità, asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciati, e comunque non può essere inferiore a 3 milioni di euro.

Copia integrale della polizza deve essere allegata alla comunicazione, così come la dichiarazione relativa alla sussistenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine di appartenenza.

Il compenso per l’apposizione del visto

Nel documento pubblicato il 26 novembre 2020 (Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus), il CNDCEC ha dato delle indicazioni in merito al compenso che può essere richiesto dai professionisti per il rilascio del visto.

Viene fatto riferimento alle previsioni contenute nel D.M. n. 140/2012, in merito ai parametri per la liquidazione in sede giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate.

In tale ambito, l’apposizione del visto di conformità può essere fatta rientrare nella previsione dell’articolo 21 del decreto che stabilisce che:

Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazione di singoli beni, diritti, di aziende o rami d’azienda, di patrimoni di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione di relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

Il compenso è determinato in base alle seguenti aliquote minime e massime:

  • fino a 1 milione di euro: dallo 0,80% all’1%;
  • da 1 milione di euro fino a 3 milioni di euro: dallo 0,50% allo 0,70%;
  • oltre 3 milioni di euro: dallo 0,025% allo 0,050%.

L’articolo 18 del decreto consente inoltre, per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, oppure per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, di applicare una maggiorazione fino al 100%, mentre nel caso in cui la prestazione non risulti particolarmente complessa, può essere applicata una riduzione fino al 50% del compenso.

Le sanzioni per il visto infedele

Nel caso di rilascio di un visto di conformità infedele, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, la sanzione viene comminata da parte della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente sulla base della previsione contenuta nell’articolo 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997: si va da un minimo di 258 € ad un massimo di 2.582 €.

In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi potrà essere disposta la sospensione cautelare dell’attività di assistenza fiscale, fino ad arrivare alla revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; inoltre, l’ordine di appartenenza del professionista potrà adottare eventuali provvedimenti disciplinari.

Approfondisci anche:

TeamSystem Construction Project Management
Un unico software per gestire listini prezzi e preventivi, programmare i lavori ed effettuare il controllo costi.

Articoli correlati