Superbonus 110 e contributi terremoto: potenziamento per i comuni colpiti

28.04.2021 - Tempo di lettura: 1'

Superbonus 110 e i contributi per le zone terremotate: ecco cosa sapere sulle disposizioni del Decreto Rilancio e sul contenuto dell’articolo 119

La questione del potenziamento del superbonus 110 per i comuni terremotati ha tenuto banco per diversi mesi.
Nella versione del Decreto Rilancio non vi era alcuna previsione in tal senso.
Nei lavori parlamentari successivi si è ipotizzato di introdurre un superbonus terremoto ulteriormente potenziato, con una percentuale di detrazione incrementata al 160%, per gli interventi relativi ai Comuni della regione Abruzzo, colpiti dal sisma del 2009, e a quelli dnelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpiti dal terremoto del 2016.
L’idea è stata accantonata. La Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto che non vi fossero previsioni accurate su quello che sarebbe stato l’impatto a livello di gettito e soprattutto si è temuto un effetto “emulazione” da parte degli altri territori colpiti da eventi sismici e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Con il Decreto Agosto il legislatore ha inserito un nuovo comma 4-ter nell’articolo 119, potenziando i limiti di spesa applicabili per il superbonus, limitatamente ai 160 Comuni colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 e soltanto per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2020. Un preludio alle nuove disposizioni inserite nella Legge di Bilancio 2021, che ha introdotto un nuovo comma 4-quater nell’articolo 119.

Superbonus Terremoto: cosa dice il comma 4-ter dell’articolo 119

Nella versione del comma 4-ter, introdotta con il Decreto Agosto, il legislatore ha previsto che:
“I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”. 
Va evidenziato come l’incremento del limite di spesa riguardi non soltanto gli interventi di miglioramento sismico, ma anche quelli di efficientamento energetico.
Per fare un esempio nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa per gli interventi di isolamento termico di un edificio unifamiliare, che è di 50.000 €, diventa pari a 75.000 € se sono verificate le condizioni previste dalla norma.

La misura dell’agevolazione rimane invece la stessa, quindi pari al 110%, così come non appaiono derogati i criteri che devono essere seguiti per la valutazione della congruità delle spese da parte del tecnico che deve rilasciare l’asseverazione.
Per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sismico, il limite di spesa “ordinario” di 96.000 € si incrementa a 144.000 €.

Comuni terremotati: gli interventi della Legge di Bilancio 2021

La disposizione prevede inoltre che l’incremento del limite di spesa comporti che gli incentivi in questione siano alternativi rispetto al contributo per la ricostruzione. Essi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino di fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, ma con l’esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.         
La legge di bilancio 2021 è intervenuta sul comma 4-ter innanzitutto prorogandone l’efficacia, portandola la nuova scadenza “naturale” del superbonus terremoto al 30 giugno 2022 (risulta applicabile anche l’estensione temporale prevista dal comma 8-bis dell’articolo 119 per i condomìni, gli edifici composti da un massimo di quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, gli IACP).

La legge di bilancio 2021 ha inoltre previsto anche un’estensione della platea dei beneficiari, aggiungendo il riferimento ai Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La previsione del comma 4-quater dell’articolo 119

Il comma 4-quater, come evidenziato in precedenza, è stato inserito nell’articolo 119 del Decreto Rilancio dalla Legge di Bilancio 2021.
Per quanto riguarda l’ambito territoriale, la norma fa riferimento ai Comuni di territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La disposizione stabilisce che gli incentivi previsti per gli interventi di miglioramento sismico, di cui al comma 4 dell’articolo 119, spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 

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