Le gare telematiche
La progressiva digitalizzazione delle procedure di gara è tra gli obiettivi che hanno ispirato le più recenti direttive europee in materia di appalti pubblici e, a livello nazionale, il d.lgs. 50/2016 (il Codice dei contratti pubblici).
Questo percorso d’informatizzazione è volto a migliorare gradualmente la qualità delle procedure selettive, garantendone sempre più la trasparenza, la pubblicità e l’efficienza.
Gara Telematica
1. Il progressivo consolidamento del ricorso alle procedure telematiche
Il codice dei contratti pubblici si colloca nella descritta direzione, dalla disciplina delle modalità di comunicazione (artt. 29 e 76) alle prescrizioni sull’utilizzo di modalità telematiche per lo svolgimento delle gare (art. 37).
Quest’ultimo articolo, al comma 2, stabilisce che “per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35” (€ 144.000 per forniture e servizi di autorità governative centrali; € 221.000 per forniture e servizi per amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; € 750.000 per i servizi sociali, senza considerare le soglie per i settori speciali), “nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione […] procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”.
L’ultima legge di bilancio (l. 30 dicembre 2018, n. 145) ha previsto che le amministrazioni pubbliche sub centrali ricorrano, alternativamente, al “mercatoelettronico della pubblica amministrazione (MEPA)ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistematelematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento” per lo svolgimento delle procedure per l’acquisto di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, co. 130).
2. Le caratteristiche ed i vantaggi delle procedure telematiche
I sistemi telematici di negoziazione (cd. “public e-procurement”) rappresentano -dunque- uno strumento a disposizione delle Stazioni appaltanti per realizzare flessibilità nell’organizzazione delle gare, minori vincoli ed un maggior controllo da parte dei concorrenti (rispetto a quanto accade nei mercati elettronici come il MEPA).
I sistemi telematici consentono:
A) la pubblicazione elettronica dei bandi di gara (e-notification) attraverso -ad esempio- l’integrazione con il sistema TED – eNotices per gli avvisi in GUUE;
B) l’accesso elettronico ai documenti di gara;
C) la presentazione elettronica delle offerte, garantendone l’integrità e l’immodificabilità;
D) lo svolgimento digitale della gara, dall’apertura delle offerte fino all’automatica attribuzione del punteggio (criterio di valutazione del minor prezzo), dalla formazione della graduatoria al calcolo della soglia d’anomalia ed alla conseguente aggiudicazione.
3. La decorrenza temporale dell’obbligo della gara telematica
Dal 18 ottobre 2018, le Stazioni appaltanti hanno l’obbligo di svolgere le procedure di affidamento in modalità telematica, senza distinzione tra gare sopra o sotto la soglia di applicazione della normativa europea.
L’art. 40, co. 2, del codice dei contratti pubblici dispone, infatti, che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.
L’articolo citato, che prevede un “Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”, è stato accolto con disfavore soprattutto tra le Stazioni appaltanti minori, molte delle quali non sono tuttora dotate dei mezzi e delle risorse per ottemperare alla prescrizione, a causa di carenze organizzative ed informatiche.
Con nota del 19 ottobre 2018, l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ha fornito un’interpretazione “attenuata” della suddetta disposizione: l’obbligo graverebbe solo sulla fase di trasmissione delle offerte a mezzo di strumenti elettronici e non sullo svolgimento dell’intera procedura di gara.
Si noti, peraltro, che l’art. 40 non sanziona esplicitamente con l’annullamento la procedura svolta con modalità non telematiche.
D’altra parte, era più che prevedibile che molti enti non sarebbero stati in grado di rispettare la tassativa scadenza del 18 ottobre 2018.
