Direttore dei Lavori

17.11.2019 - Tempo di lettura: 1'
Direttore dei Lavori

È una figura professionale nominata dal committente per tutelare i propri interessi nei confronti dell’impresa costruttrice e dei terzi. Il direttore dei lavori è normalmente unico rappresentante del committente nella gestione dell’appalto

In tale veste emana ordini di servizio, controlla la fedele esecuzione, verifica la qualità dei materiali impiegati, compila gli stati d’avanzamento e tiene i rapporti economici con l’impresa, compilando e sottoscrivendo i certificati di pagamento.

Si tratta, senza dubbio, di un ruolo che investe l’individuo di grandi responsabilità, che possono richiedere anche una costante consulenza legale edilizia per agire sempre nel massimo rispetto delle regole.

Direttore operativo per le opere strutturali

Esistono tuttavia casi di cantieri nei quali al direttore dei lavori delle opere in generale vengono affiancati il direttore operativo per le opere strutturali e il direttore operativo per le opere impiantistiche. Questi ultimi assumono normalmente funzioni di consulenza dell’amministrazione committente con responsabilità limitate al campo di competenza specifica, restando il direttore dei lavori vero e proprio l’unico titolato a tenere i rapporti con l’impresa.

Responsabilità e obblighi

Il Direttore dei Lavori le seguenti responsabilità e obblighi:

  • verificare il progetto prima che l’opera sia iniziata
  • verificare il terreno, sia sotto l’aspetto fisico (fondazioni) sia sotto l’aspetto geometrico (tracciamento corrispondente ai dati di progetto). Se vi fossero anomalie ha l’obbligo di informare il progettista e l’appaltatore e far sospendere i lavori, in attesa di eventuali rettifiche
  • verificare l’esistenza del piano di sicurezza dell’impresa e svolgere la funzione di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
  • controllare la qualità e quantità dei materiali impiegati negli impasti e vigilanza dei lavori affinché siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto
  • emanare ordini e indicazioni particolareggiate per la realizzazione dell’opera, quando impreviste situazioni di fatto lo richiedano
  • fornire, per quanto riguarda le strutture cementizie, gli ordini relativi al loro inizio, alle eventuali sospensioni e riprese e ai termini per il disarmo.
  • autorizzare alla concessione di opere in subappalto
  • controllare la contabilizzazione e la liquidazione finale delle opere eseguite
  • vietare l’uso delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo e assistenza all’eventuale collaudo
  • allontanare operazioni e addetti che risultino non idonei alla esecuzione delle opere.
  • verificare, il termine dei lavori, la validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione.

Al fine di evitare equivoci è opportuno che siano chiarite i limiti delle rispettive competenze del direttore dei lavori e del direttore di cantiere (che sono le controparti dirette) specialmente per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori. Per dare inizio ai lavori deve essere disponibile il relativo progetto esecutivo approvato, condizione che rappresenta per il direttore dei lavori un miglioramento per il corretto espletamento delle proprie funzioni e dei relativi compiti. A questo si aggiunge il “sistema qualità”, affrontato dalle norme UNI, che gli consentirà di accertare oggettivamente la qualità dell’opera.

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