Direttiva case green: verso nuovi obblighi anche per la PA

28.03.2024 - Tempo di lettura: 6'
Direttiva case green: verso nuovi obblighi anche per la PA

Il Parlamento europeo ha approvato la cosiddetta “Direttiva case green”. Sono diversi gli obiettivi di efficienza energetica inseriti tra le misure, tra questi la riduzione a zero emissioni dei nuovi edifici. L’attuazione da parte dello Stato porterà a nuovi obblighi anche per la Pubblica Amministrazione.

 

Il 12 marzo scorso il Parlamento europeo ha approvato la cosiddetta “Direttiva case green”, che ha ottenuto 370 voti favorevoli, 199 voti contrari e 46 astensioni. Per diventare legge dovrà ora essere approvata formalmente anche dal Consiglio europeo. Arriverà in Consiglio Ecofin il 12 aprile 2024 per l’approvazione definitiva.

Dopo l’entrata in vigore gli Stati avranno due anni di tempo per recepire gli obiettivi. Tra questi, per gli edifici residenziali, c’è la riduzione dell’energia primaria media utilizzata di almeno il 16% entro il 2030 e di almeno il 20-22% entro il 2035. Tra gli obiettivi generali viene stabilito il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

In questo quadro dovranno essere adottate anche misure che riguardano gli edifici pubblici, non residenziali. Per la Pubblica Amministrazione è previsto l’obbligo di emissioni zero per i nuovi edifici a partire dal 2028. Le nuove costruzioni dovranno inoltre essere progettate in modo da ottimizzare il loro potenziale di energia solare, attraverso l’installazione di pannelli solari.

Direttiva case green: gli obblighi per i nuovi edifici pubblici

L’approvazione della “Direttiva case green” porterà a nuovi obblighi anche per la Pubblica Amministrazione. Per i nuovi edifici pubblici, infatti, la riduzione dell’impatto energetico dovrà essere adottata prima degli altri edifici.

L’articolo 7 della direttiva prevede l’obbligo di emissioni zero per gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici a partire dal 1° gennaio 2028. Lo stesso obbligo è previsto per la generalità degli edifici ma dal 1° gennaio 2030. La Pubblica Amministrazione dovrà quindi mettere in atto la misura con due anni di anticipo.

I vincoli sulle emissioni si applicheranno anche nel caso in cui gli enti pubblici intendano occupare un edificio di nuova costruzione non di loro proprietà. Fino all’applicazione degli obiettivi fissati sarà obbligo per gli Stati di fare sì che i nuovi edifici siano almeno a energia quasi zero e soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica.

Tali requisiti dovranno essere stabiliti e rivisti periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni ed eventuale aggiornamento in funzione dei progressi tecnici del settore edile.

Ulteriori obblighi per i nuovi edifici verranno previsti anche in merito alla progettazione. Gli stessi dovranno, infatti, essere progettati in modo tale da ottimizzare il proprio potenziale di produzione di energia solare grazie all’installazione di tecnologie solari efficienti sotto il profilo dei costi.

Anche in questo caso l’adozione delle nuove misure sarà graduale ma le prime scadenze relative all’installazione degli impianti solari riguardano proprio gli edifici pubblici. L’installazione di impianti solari adeguati, laddove tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente fattibile, dovrà tenere in considerazione la seguente tabella di marcia:

  • entro il 31 dicembre 2026 le installazioni dovranno avvenire su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con una superficie coperta utile superiore a 250 metri quadri;
  • per gli edifici pubblici con superficie superiore:
    • entro il 31 dicembre 2027 per gli edifici fino a 2.000 metri quadri;
    • entro il 31 dicembre 2028 per gli edifici fino a 750 metri quadri;
    • entro il 31 dicembre 2030 per gli edifici fino a 250 metri quadri.

Nuovi obblighi saranno previsti anche in relazione alle infrastrutture per la mobilità sostenibile. Negli edifici non residenziali di nuova costruzione con più di cinque auto o anche i quelli sottoposti a importanti ristrutturazione dovrà essere installato:

  • almeno un punto di ricarica ogni cinque posti auto;
  • il pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e delle canalizzazioni per i posti auto rimanenti, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L;
  • un numero di posti bici che rappresentino almeno il 15% della media o il 10% della capacità totale di utenza degli edifici non residenziali.

Oltre a tali obblighi, per gli edifici occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi, entro il 1º gennaio 2033 gli Stati dovranno provvedere all’installazione del pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto.

Direttiva case green: le eccezioni alle norme minime di prestazione energetica

Nella direttiva case green vengono inoltre stabiliti i criteri per determinare le norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali, basate sullo stato degli immobili al 1° gennaio 2020.

Tali criteri saranno utilizzati per la valutazione degli obiettivi da raggiungere per gli edifici non residenziali, che dovranno essere al di sotto:

  • della soglia del 16% dal 2030;
  • della soglia del 26% dal 2033.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere di non applicare le norme minime per edifici che rientrano in specifiche categorie edilizie:

  • edifici ufficialmente protetti per il loro particolare valore architettonico o storico;
  • edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico e edifici agricoli non residenziali usati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;
  • edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno o per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico inferiore al 25% del consumo annuale;
  • fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 metri quadri;
  • edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale.
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