Gli omaggi delle imprese alberghiere: aspetti Iva

26.10.2019 - Tempo di lettura: 2'
Gli omaggi delle imprese alberghiere: aspetti Iva

Sempre più spesso anche le imprese alberghiere, come altre attività d’impresa, al fine di fidelizzare i propri clienti, provvedono a fare degli omaggi alla propria clientela.

In tale ipotesi le questioni che si pongono sono le seguenti:

  • L’Iva sugli acquisti destinati ad omaggi è detraibile?
  • L’Iva sul bene omaggiato è dovuta?

Per rispondere alla prima questione è utile verificare se il bene o la prestazione di servizio acquistata rientri nell’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, e non ricada in uno di quei beni per i quali la detrazione dell’IVA è vietata.

Secondo quanto indicato nella Circolare n. 25/364695/1979va tenuto presente che per “attività propria” dell’impresa, anche agli effetti delle altre norme che vi fanno riferimento, deve intendersi ogni attività compresa nell’ordinario campo d’azione dell’impresa e cioè nell’oggetto proprio e istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che risultino svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell’impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale. Ne consegue che quando l’impresa è diretta come finalità propria allo svolgimento di più attività, per esempio alla produzione o allo scambio di più categorie di merci, prodotti o servizi, queste vanno considerate tutte come attività proprie, senza riguardo alla eventuale prevalenza quantitativa dell’una rispetto alle altre”.

Sulla base di tali indicazioni, si può concludere che l’Iva sugli acquisti di beni e di prestazioni di servizi da offrire in omaggio alla clientela, purché non rientrino nei beni di cui alla Tabella B allegata al citato D.P.R. n. 633/1972, è detraibile.

Per rispondere alla seconda questione, si ricorda che, secondo quanto stabilito dal n. 4 del comma 2 dell’articolo 2 D.P.R. n. 633/1972, costituiscono cessioni di beni, tra le altre “le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelle la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a € 50,00 e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36 bis”. In sostanza, sono considerate cessioni di beni e, quindi, soggette ad Iva le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e per i quali beni sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta. Al contrario, se la cessione gratuita del bene è di valore sino € 50,00 e non rientra tra i beni prodotti o utilizzati nell’attività propria dell’impresa ricettiva, l’IVA versata all’acquisto è detraibile, ai sensi dell’art. 19 bis1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972, e, al momento della cessione gratuita, questa è esclusa dall’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4).

A tal proposito, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 13/E/2005 ha chiarito che è “assoggetta ad IVA le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta. Dopo aver preliminarmente considerato che nella distribuzione gratuita di periodici da parte dell’impresa editrice si è chiaramente in presenza di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa stessa, occorre rilevare che dette cessioni sono effettuate gratuitamente dall’editore non sulla base di un rapporto giuridico instaurato fra quest’ultimo e il soggetto cessionario, ma in esecuzione dei contratti di pubblicità stipulati fra lo stesso editore e gli inserzionisti pubblicitari”.

Per le prestazioni di servizi, l’art. 3, D.P.R. n. 633/1972, prevede l’imponibilità all’Iva:

  • delle prestazioni verso corrispettivo rivenienti da diversi contratti e “in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte (tra le quali, rientra il contratto di deposito in albergo)” (comma 2);
  • delle somministrazioni di alimenti e bevande” (comma 3, numero 4);
  • per ogni operazione di valore superiore a € 50,00 anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Di conseguenza:

  1. le prestazioni gratuite non sono soggette ad Iva, a condizione che siano inerenti all’esercizio dell’impresa;
  2. le prestazioni gratuite sono soggette ad Iva qualora siano offerte per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, e siano di importo superiore ad € 50,00;
  3. le prestazioni gratuite non sono soggette ad Iva qualora siano offerte per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, a condizione che siano di importo sino ad € 50,00 e che l’Iva, relativa agli acquisti e servizi utilizzati per l’esecuzione delle stesse prestazioni, sia detraibile.

Articoli correlati