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a cura di Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista
Sempre più spesso anche le imprese alberghiere, come altre attività d’impresa, al fine di fidelizzare i propri clienti, provvedono a fare degli omaggi alla propria clientela.
In tale ipotesi le questioni che si pongono sono le seguenti:
Per rispondere alla prima questione è utile verificare se il bene o la prestazione di servizio acquistata rientri nell’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, e non ricada in uno di quei beni per i quali la detrazione dell’IVA è vietata.
Secondo quanto indicato nella Circolare n. 25/364695/1979 “va tenuto presente che per “attività propria” dell’impresa, anche agli effetti delle altre norme che vi fanno riferimento, deve intendersi ogni attività compresa nell’ordinario campo d’azione dell’impresa e cioè nell’oggetto proprio e istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che risultino svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell’impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale. Ne consegue che quando l’impresa è diretta come finalità propria allo svolgimento di più attività, per esempio alla produzione o allo scambio di più categorie di merci, prodotti o servizi, queste vanno considerate tutte come attività proprie, senza riguardo alla eventuale prevalenza quantitativa dell’una rispetto alle altre”.
Sulla base di tali indicazioni, si può concludere che l’Iva sugli acquisti di beni e di prestazioni di servizi da offrire in omaggio alla clientela, purché non rientrino nei beni di cui alla Tabella B allegata al citato D.P.R. n. 633/1972, è detraibile.
Per rispondere alla seconda questione, si ricorda che, secondo quanto stabilito dal n. 4 del comma 2 dell’articolo 2 D.P.R. n. 633/1972, costituiscono cessioni di beni, tra le altre “le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelle la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a € 50,00 e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36 bis”. In sostanza, sono considerate cessioni di beni e, quindi, soggette ad Iva le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e per i quali beni sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta. Al contrario, se la cessione gratuita del bene è di valore sino € 50,00 e non rientra tra i beni prodotti o utilizzati nell’attività propria dell’impresa ricettiva, l’IVA versata all’acquisto è detraibile, ai sensi dell’art. 19 bis1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972, e, al momento della cessione gratuita, questa è esclusa dall’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4).
A tal proposito, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 13/E/2005 ha chiarito che è “assoggetta ad IVA le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta. Dopo aver preliminarmente considerato che nella distribuzione gratuita di periodici da parte dell’impresa editrice si è chiaramente in presenza di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa stessa, occorre rilevare che dette cessioni sono effettuate gratuitamente dall’editore non sulla base di un rapporto giuridico instaurato fra quest’ultimo e il soggetto cessionario, ma in esecuzione dei contratti di pubblicità stipulati fra lo stesso editore e gli inserzionisti pubblicitari”.
Per le prestazioni di servizi, l’art. 3, D.P.R. n. 633/1972, prevede l’imponibilità all’Iva:
Di conseguenza: