Il BIM e i vantaggi dal punto di vista legale nell’applicazione agli appalti privati: riflessioni

12.10.2019 - Tempo di lettura: 2'
Il BIM e i vantaggi dal punto di vista legale nell’applicazione agli appalti privati: riflessioni

La forza del BIM, come è noto, sta nella condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti che intervengono nella realizzazione dell’opera, consentendo di creare un modello condiviso su cui gli operatori coinvolti nella commessa possono intervenire contestualmente, individuando sin da subito le eventuali interferenze che l’intervento di ognuno può avere su quello degli altri, senza dover attendere, quindi, la conclusione del lavoro altrui.

A differenza delle tradizionali metodologie, infatti, con l’approccio BIM, i dati generati già a partire dalla progettazione preliminare possono essere condivisi tra tutti gli operatori tipicamente coinvolti nella realizzazione della commessa.

Questo è possibile grazie a strumenti di Facility Management come piattaforme per la gestione degli asset, dei ticket e della manutenzione programmata e potenti software gestione manutenzione, utili per racchiudere in un unico gestionale tutti i dati e le informazioni delle attività di cantiere. Senza dimenticare i software gestione interventi di manutenzione, utili per tenere traccia di tutti gli interventi di manutenzione sui cantieri.

Tale condivisione delle informazioni relative all’opera sin dal momento in cui questa viene pensata e per tutta la sua vita consente indubbi vantaggi anche nella fase di gestione e di manutenzione.

Vantaggi del BIM per il settore privato

Si è visto che l’esperienza, soprattutto estera, di una corretta implementazione di un approccio BIM ha consentito di rilevare statisticamente anche una significativa diminuzione del contenzioso.

La dottrina ha rilevato che l’operare da parte dei soggetti coinvolti su di un modello condiviso che sin da subito offra la possibilità di mettere in evidenza le possibili interferenze, verificare in tempo reale i costi di realizzazione o di manutenzione dell’opera, consente al committente di poter intervenire tempestivamente contenendo i costi di eventuali errori di progettazione o di esecuzione. Per di più consente, sempre in tempo pressoché reale, di verificare il rispetto delle obbligazioni contrattuali. Ne deriva che ciò permette non solo al committente, ma anche agli altri soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione o manutenzione dell’opera di offrire al proprio legale informazioni (digitalizzate) precise ed aggiornate.

Questo si traduce per il procuratore in una più efficace possibilità di tutela degli interessi del proprio cliente grazie ad una migliore e più completa disponibilità di informazioni, appunto grazie alla digitalizzazione delle informazioni, con le quali soddisfare all’onere probatorio.

Come già osservato da parte della dottrina, limitare l’uso del BIM alla sola progettazione senza sfruttarlo a pieno ricollegandovi anche informazioni economico giuridiche, potrebbe risultare riduttivo financo non consentire di perseguire quel risparmio e più in generale quei vantaggi che si è visto poter ottenere gestendo tutti i dati, siano essi tecnici, economici o giuridico/legali, collegati alla realizzazione ed alla gestione e manutenzione di un’opera.

La digitalizzazione a cui oggi è arrivato il settore delle costruzioni consente, infatti, di associare ai dati tecnici anche informazioni economiche e giuridico/legali.

Indubbi i vantaggi per il reperimento delle informazioni necessarie alla difesa e tutela dei diritti da parte dei legali siano essi dalla parte dei committenti o degli appaltatori.

Poter reperire tali informazioni accedendo al modello o meglio, all’ambiente di condivisione dei dati appositamente creato per la gestione del modello da parte di tutti i soggetti intervenienti, se correttamente disciplinato contrattualmente, potrebbe ridurre al minimo l’eventualità del contenzioso consentendo di individuare le situazioni di conflittualità, anche potenziale, sul nascere.

Aspetti legali del BIM per i privati

Ed infatti, l’art. 2 del D.M. 560 /2017 definisce “ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un’opera e strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l’accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale”

Ciò significa che nell’ambiente di condivisione dei dati sono reperibili tutte le informazioni necessarie ai legali in caso di contenzioso.

Evidentemente, ciò, se applicato al settore immobiliare privato, sia nella fase di costruzione che di gestione e manutenzione di un’opera può tradursi, secondo la comune esperienza, in un risparmio sia di tempo che di denaro, poiché laddove vi sono strumenti che creano chiarezza, minore sarà l’interpretabilità e maggiore la possibilità per gli attori coinvolti di ricercare per tempo anche soluzioni bonarie. Ed invero risolvere i problemi sul nascere consente che gli stessi non si aggravino col passare del tempo, specie se non emergono in modo tempestivo. E l’approccio BIM mira proprio a far sì che eventuali problematiche emergano sin da subito evitandone il loro cristallizzarsi o, peggio, il loro aggravarsi col passare del tempo e che il contenzioso in sede giudiziale contribuisce solitamente ad allungare in modo antieconomico.

Naturalmente perché il BIM risulti efficace occorre che sia stato implementato correttamente non solo dal punto di vista tecnico ma anche legale, disciplinando compiutamente i ruoli dei vari attori che intervengono nella realizzazione della commessa, le relative responsabilità dei singoli e i rimedi per poter ovviare alla conflittualità ed ai danni che potrebbero cagionarsi nel caso in cui, nonostante il BIM, comunque si creino delle situazioni problematiche. Situazioni, che se previste a priori e tradotte contrattualmente nel modo corretto, renderanno massimi i benefici dell’approccio BIM da parte  di tutti coloro che decideranno di valersene.

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