Le condizioni della moratoria sullo Scontrino Elettronico

09.09.2019 - Tempo di lettura: 3'
Le condizioni della moratoria sullo Scontrino Elettronico

Sono ancora tanti gli esercenti che non hanno adempiuto in tempo all’obbligo di Scontrino Elettronico, e a causa di questo ritardo nell’adeguamento al Registratore Telematico è stata disposta una sospensione alle sanzioni e sono state definite le condizioni della moratoria sullo Scontrino Elettronico.

A fronte delle difficoltà di adeguamento entro il termine del 01 luglio 2019, è stata disposta per tutti i contribuenti una proroga di 6 mesi, per permettere a chi non è ancora in grado di trasmettere i corrispettivi memorizzati all’Agenzia delle Entrate di essere in regola.

La moratoria sullo Scontrino Elettronico: come funziona

La moratoria di 6 mesi alle sanzioni riguarda sia gli esercenti con volume d’affari maggiore a 400.000 euro l’anno obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, che tutti gli altri contribuenti (artigiani e commercianti) con obbligo di adeguamento entro la data del 01 gennaio 2020.

Una scadenza extra di 6 mesi per tutti

Non si applicano le sanzioni previste per la trasmissione in ritardo dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 15/E del 2019 ha precisato che la moratoria non riguarda solo l’aspetto sanzionatorio, ma anche l’entrata in servizio degli RT, consentendo così a chi aveva l’obbligo di adeguamento entro la data 01 luglio 2019 di poter adempiere all’obbligo entro il 31 dicembre 2019, e a tutti gli altri esercenti di adeguarsi entro il 30 giugno 2020.

Le condizioni della proroga sullo Scontrino Elettronico

  •        il contribuente che ancora non ha attivato il Registratore Telematico ha l’obbligato di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi con le ricevute fiscali
  •        per il contribuente che l’ha già attivato, la memorizzazione avviene direttamente con il Registratore Telematico
  •        la trasmissione dei dati è da effettuare entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
  •        la liquidazione dell’IVA dovrà avvenire nei termini ordinari

L’esercente dovrà sempre rilasciare al cliente un documento commerciale (scontrino, ricevuta fiscale) emesso dal misuratore fiscale; se è ancora sprovvisto di un RT, è obbligato a mantenere e usare il registro dei corrispettivi.

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