Split payment fino al 30 giugno 2029: cos’è e come funziona la scissione dei versamenti IVA

Nelle fatture elettroniche resta il meccanismo dello split payment: si applicherà fino al 30 giugno 2029 come misura di contrasto all’omesso versamento dell’IVA. Come funziona la scissione dei versamenti e i casi in cui si applica.
Con il via libera definitivo contenuto nella Decisione di esecuzione UE 2026/1728, l’Italia ha ottenuto una nuova estensione per l’applicazione dello split payment.
Il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA, che deroga alle ordinarie regole comunitarie sull’imposta sul valore aggiunto, rimarrà ufficialmente in vigore fino al 30 giugno 2029.
Questa conferma garantisce continuità operativa alla Pubblica Amministrazione e alle imprese fornitrici, consolidando una misura finalizzata alla prevenzione dell’evasione e al recupero del gettito fiscale.
Dal 2015 al 2029: split payment resta nelle fatture elettroniche
Introdotto dalla Legge di Bilancio 2015 per contrastare il mancato versamento dell’IVA nelle forniture verso il settore pubblico, lo split payment rappresenta un’eccezione alla direttiva europea sull’IVA e necessita quindi di autorizzazioni periodiche da parte del Consiglio UE.
La proroga autorizzata nel 2026 fino al 30 giugno 2029 assicura stabilità al sistema contabile italiano senza richiedere stravolgimenti procedurali.
In molti attendevano l’eliminazione del meccanismo alla luce della diffusione ormai generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Così non è stato: se la fatturazione elettronica consente infatti un controllo a consuntivo sulle operazioni attraverso dati tracciabili, lo split payment interviene a monte, evitando che l’IVA incassata dai fornitori della PA possa non essere successivamente versata all’Erario.
Di pari passo, l’Unione Europea ha però rinnovato all’Italia l’invito a monitorare costantemente la velocità dei rimborsi IVA destinati alle imprese, spesso penalizzate sul piano della liquidità aziendale.
Il funzionamento pratico della scissione dei pagamenti
Nelle transazioni commerciali tradizionali tra privati, la gestione dell’IVA segue un percorso lineare: il fornitore fattura il bene o servizio addizionando l’imposta, incassa l’importo totale dal cliente e successivamente versa la quota IVA allo Stato in sede di liquidazione periodica.
Il meccanismo dello split payment modifica questo schema ordinario dividendo l’incasso in due flussi separati.
Il fornitore percepisce dal cliente esclusivamente la quota relativa all’imponibile della prestazione.
L’IVA indicata nel documento fiscale viene invece trattenuta direttamente dall’ente pubblico acquirente, che si fa carico di versarla direttamente all’Erario.
Quando e a chi si applica lo split payment
L’ambito soggettivo di applicazione dello split payment è delineato dall’articolo 17-ter del DPR 633/1972.
La disciplina riguarda in via primaria la Pubblica Amministrazione nelle sue diverse articolazioni e gli altri soggetti individuati dalla normativa.
Vi rientrano inoltre le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti locali comprese nel perimetro previsto dall’articolo 17-ter.
Per verificare la corretta perimetrazione dei committenti, imprese e professionisti devono fare riferimento agli elenchi aggiornati periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
La normativa prevede tuttavia rilevanti deroghe.
Sono esclusi dall’applicazione della scissione dei pagamenti i lavoratori autonomi e i professionisti i cui compensi sono già assoggettati a ritenuta alla fonte.
Restano fuori dal perimetro anche i contribuenti in regime forfettario e le operazioni già sottoposte a reverse charge, o inversione contabile.
Inoltre, dal 1° luglio 2025 sono state escluse dal sistema le società quotate appartenenti all’indice FTSE MIB di Borsa Italiana.
Lo split payment nelle fatture elettroniche
L’emissione di una fattura destinata a un soggetto in split payment richiede precise accortezze tecniche in fase di compilazione del file XML.
Nel tracciato della fattura elettronica occorre valorizzare il campo EsigibilitaIVA (tag 2.2.2.8) con la lettera S, che identifica la scissione dei pagamenti.
La fattura deve inoltre riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”, relativa all’applicazione del meccanismo previsto dall’articolo 17-ter del DPR 633/1972.
Sotto il profilo contabile, la fattura va regolarmente annotata nel registro IVA vendite, ma l’imposta non confluisce nel saldo a debito della liquidazione periodica.
Al momento della contabilizzazione del pagamento si procede allo storno della quota IVA, chiudendo l’importo corrispondente del credito verso il cliente pubblico.
Sanzioni e gestione del credito IVA
Gli errori nella gestione del regime comportano responsabilità differenziate.
Qualora il fornitore ometta di riportare la corretta indicazione dello split payment in fattura, è soggetto a una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro.
È possibile regolarizzare l’errore emettendo una nota di variazione o una fattura correttiva, usufruendo della riduzione della sanzione tramite il ravvedimento operoso.
Se invece è l’ente pubblico a ritardare o omettere il versamento dell’IVA trattenuta, trova applicazione la sanzione prevista per l’omesso o tardivo versamento.
L’effetto collaterale più evidente per le imprese che lavorano con la PA è la formazione sistematica di un credito IVA, dovuto al fatto di pagare l’imposta sugli acquisti senza poter incassare quella sulle vendite.
Per mitigare l’impatto finanziario sul capitale circolante, ai soggetti che effettuano operazioni in split payment è riconosciuto l’accesso prioritario ai rimborsi IVA, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche attraverso richieste trimestrali quando ne ricorrono i requisiti.