T.U.I.R.

Cosa è e come funziona il T.U.I.R.

Il T.U.I.R. è suddiviso in quattro titoli, ognuno dei quali affronta specifiche tematiche:

  • Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF): Questo primo titolo del T.U.I.R. è dedicato alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, trattando disposizioni generali, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi.
  • Imposta sul Reddito delle Società (IRES): Il secondo titolo si occupa della disciplina dell’imposta sul reddito delle società, considerando soggetti passivi e disposizioni generali, base imponibile per società/enti commerciali residenti e non residenti, enti non commerciali residenti e non residenti, nonché la base imponibile per alcune imprese marittime.
  • Disposizioni Comuni: Il terzo titolo contiene disposizioni comuni, nonché disposizioni relative a Redditi prodotti all’estero, Operazioni straordinarie, Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in stati membri diversi dell’UE, liquidazione volontaria e procedure concorsuali.
  • Disposizioni Varie, Transitorie e Finali: L’ultimo titolo racchiude disposizioni varie, transitorie e finali per completare il quadro normativo.

Ogni titolo poi al suo interno è stato suddiviso in Capi e in Articoli come segue:

Titolo I – Imposta sul reddito delle persone fisiche

Capo I – Disposizioni generali (artt. 1-24)

Capo II – Redditi fondiari (artt. 25-43)

Capo III – Redditi di capitale (artt. 44-48)

Capo IV – Redditi di lavoro dipendente (artt. 49-52)

Capo V – Redditi di lavoro autonomo (artt. 53-54)

Capo VI – Redditi di impresa (artt. 55-66)

Capo VII – Redditi diversi (artt. 67-71)

Titolo II – Imposta sul reddito delle società

Capo I – Soggetti passivi e disposizioni generali (artt. 72-80)

Capo II – Base imponibile società/enti commerciali residenti (artt. 81-142)

Capo III -Enti non commerciali residenti (artt. 143-150)

Capo IV – Società ed enti commerciali non residenti (artt. 151-152)

Capo V – Enti non commerciali non residenti (artt. 153-154)

Capo VI – Base imponibile per alcune imprese marittime (artt. 155-161)

Titolo III – Disposizioni comuni

Capo I – Disposizioni generali (artt. 162-164)

Capo II – Redditi prodotti all’estero e rapporti internazionali (artt. 165-169)

Capo III – Operazioni straordinarie (artt. 170-177)

Capo IV – Operazioni straordinarie fra soggetti di diversi stati membri UE (artt. 178-181)

Capo V – Liquidazione volontaria e procedure concorsuali (artt. 182-184)

Titolo IV – Disposizioni varie, transitorie e finali (artt. 185-191)

Art. 5 T.U.I.R.: spiegazione

Particolarmente interessante risulta essere l’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che dettaglia la disciplina relativa ai redditi prodotti in forma associata concentrandosi su diverse categorie:

Redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice

I redditi di queste società residenti in Italia sono attribuiti a ciascun socio in proporzione alla singola quota di partecipazione agli utili; le quote di partecipazione si considerano in proporzione al valore dei conferimenti dei soci, salvo diversa indicazione in atti pubblici o scritture private autenticate.

Equiparazione di società di armamento, società di fatto e associazioni professionali

Le società di armamento sono assimilate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda del modo in cui sono costituite, mentre le società di fatto vengono assimilate alle snc o alle società semplici, a seconda che svolgano o meno attività commerciali.

Le associazioni senza personalità giuridica, formate da persone fisiche per svolgere arti e professioni, sono infine equiparate alle società semplici.

Residenza fiscale delle società e associazioni

Le società e le associazioni sono erano considerate residenti se per la maggior parte del periodo d’imposta avevano la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale in Italia.

Ora l’art. 2 D.Lgs. 209/2023 attuativo della riforma fiscale in materia di fiscalita internazionale introduce una modifica significativa alla disciplina della residenza fiscale delle societa e degli enti. In particolare, la nuova disposizione sostituisce il criterio della sede legale, che era il criterio unico in vigore fino a prima della riforma, con un criterio di natura sostanziale, mutuato dalla prassi internazionale e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il nuovo criterio prevede che siano considerate residenti le societa e gli enti che per la maggior parte de| periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato:

+ la sede legale;

+ la sede di direzione effettiva;

+ la gestione ordinaria in via principale.

La sede di direzione effettiva è definita come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o I ‘ente nel suo complesso. La gestione ordinaria è definita come il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o I ‘ente nel suo complesso. La nuova disposizione introduce un criterio di residenza fiscale di natura sostanziale.

Redditi delle imprese familiari

La disciplina fiscale prevede che i redditi dell’impresa familiare, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a

ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività lavorativa nell’impresa proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Requisiti per l’applicazione:

  • I familiari devono essere nominati con indicazione del rapporto di parentela o affinità in un atto pubblico o scrittura autenticata;
  • La dichiarazione dell’imprenditore deve specificare le quote di partecipazione e attestare la loro proporzionalità al lavoro svolto;
  • Ciascun familiare deve confermare nella propria dichiarazione di aver lavorato in modo continuativo e prevalente nell’impresa.

Per familiari, ai fini fiscali, rientrano coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

Le evoluzioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Il TUIR, ossia il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, si presenta come un testo dinamico, in costante evoluzione per rimanere al passo con le mutevoli esigenze fiscali, economiche e socio-politiche. La sua natura mutevole incide direttamente su ogni contribuente italiano, indipendentemente dalla sua dimensione: dal singolo cittadino all’azienda più piccola, fino alle società strutturate in complesse realtà emittenti centinaia di migliaia di fatture elettroniche annualmente.

Nel corso degli anni, il testo ha subito diverse modifiche, volte a rendere le disposizioni sempre più attuali e in linea con le esigenze dei contribuenti. Una delle trasformazioni più rilevanti all’interno del TUIR aggiornato si è verificata, per esempio, con il Decreto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, che ha introdotto importanti cambiamenti al testo unico redditi. In particolare, questa variazione ha segnato l’avvento dell’IRPEG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche) e dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società).

L’IRPEG, in particolare, ha rappresentato il precursore dell’IRES, configurandosi come un’imposta italiana di tipo proporzionale.

Dal 1° gennaio 2004, è stata definitivamente sostituita dall’IRES, segnando una svolta significativa nel regime fiscale dei capitali e delle imprese, in allineamento con il modello prevalente nei Paesi membri dell’Unione Europea. Tale modifica, attuata mediante il Decreto Legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344, denominato “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80”, ha rappresentato un momento cruciale nel percorso del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

 

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