Il Codice degli appalti, all’art. 23, individua i livelli di progettazione ritenuti necessari ad assicurare:
- La qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- La conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- Il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
Il regolamento, al Capo I del Titolo II, nel dare attuazione alle disposizioni richiamate, individua nel Documento Preliminare della Progettazione lo strumento idoneo per incardinare nel concreto, da parte del RUP, l’intero percorso progettuale ipotizzato; definendo contenuti e caratteristiche dei documenti e degli elaborati che caratterizzano i singoli livelli di progettazione richiesti.