Riforma dello Sport: cosa cambia per i lavoratori sportivi

03.11.2022 - Tempo di lettura: 8'
Riforma dello Sport: cosa cambia per i lavoratori sportivi

La riforma dello Sport per i lavoratori sportivi: tra novità e certezze – Intervista all’avvocato Guido Martinelli

Dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore la nuova Riforma dello Sport che impatterà sulle realtà che hanno come attività principale lo svolgimento della pratica sportiva, come ASD, SSD, palestre, centri sportivi, piscine.

Un tema molto sentito della riforma è quello dei rapporti di lavoro nel mondo sportivo e la relativa retribuzione.

Per capire le novità della riforma ci siamo fatti aiutare dall’avvocato Guido Martinelli, specializzato in Diritto Tributario e in Diritto delle Associazioni, docente di legislazione sportiva, e membro del comitato scientifico che ha partecipato alla stesura della Riforma dello Sport.

Cosa si intende per lavoratore sportivo?

Il lavoratore sportivo è ogni tesserato (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, preparatore atletico, direttore di gara) che svolge mansioni necessarie all’esecuzione dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti dietro compenso.

Qual è l’attuale quadro normativo di riferimento per i compensi dei lavoratori sportivi, che viene abrogato con la Riforma dello Sport?

Fino all’entrata in vigore della riforma, in presenza di un’attività sportiva dilettantistica, per prassi viene riconosciuto il C.D compenso sportivo che, costituendo reddito diverso ai sensi dell’art. 67 primo comma lett. m del Tuir, non è soggetto a contribuzione previdenziale e a ritenuta fiscale per la parte esente fino a 10.000 €. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che questa prassi è contra legem in tutti quei casi in cui lo sportivo retribuito svolga questa attività in via principale anche se non esclusiva.

Cosa cambia con la Riforma dello Sport?

Con il Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche’ di lavoro sportivo, visibile nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02/11/2022, vengono date soluzioni diverse sui rapporti di lavoro in ambito sportivo a seconda delle aree di attività dilettantistica.

Nello specifico:

  • Per l’attività svolta con prestazioni volontarie o con compensi inferiori a 5.000€ annui (in analogia a quanto già previsto dalla vigente disciplina sui compensi occasionali) sono necessarie solo: la comunicazione di inizio rapporto, la C.U. e la copertura INAIL.
  • Per l’attività giovanile e di avviamento, in cui operano lavoratori che percepiscono fino a 15.000 € annui, è previsto che per gli importi eccedenti i 5.000€ sia riconosciuta la tutela sotto il profilo lavoristico ma non è prevista nessuna ritenuta fiscale.
  • Per l’attività dilettantistica apicale di vertice in cui rientrano operatori sportivi che percepiscono oltre 15.000€ annui: per la parte eccedente i 5.000€ si è tenuti a ritenuta previdenziale, per quella eccedente i 15.000€ a ritenuta fiscale

Cosa deve fare quindi la società sportiva per regolarizzare la posizione dei propri lavoratori?

Almeno un giorno prima dell’inizio della collaborazione il committente, ovvero la società sportiva, utilizzando un’apposita funzione del nuovo Registro delle Attività Sportive, comunicherà al Centro dell’Impiego i dati del rapporto. Potranno essere previste anche funzioni per forme di collaborazioni a chiamata, come quelle relative agli arbitri e ai giudici di gara.

Il committente, sempre tramite il Registro, aprirà una sua posizione INAIL e istituirà, all’interno dello stesso Registro, il Libro Unico del Lavoro (L.U.L.).

Per importi fino a 15.000,00 € non dovrà essere emesso il cedolino paga (busta paga), in quanto all’interno del Registro sarà prevista una funzione in grado di prevedere la liquidazione dei compensi e il calcolo del contributo previdenziale.

Entro il 16 del mese successivo, sempre all’interno del Registro, sarà possibile provvedere alla predisposizione del modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali, la gestione separata INPS e le eventuali imposte trattenute al collaboratore.

Inoltre, entro il mese successivo, il committente, tramite apposita funzione all’interno del Registro, provvederà alla comunicazione INPS UNIEMENS che contiene il dettaglio dei contributi versati (beneficiario, imponibile previdenziale e contributo previdenziale).  Nel mese di febbraio dell’anno successivo, ancora tramite il Registro, sarà necessario comunicare all’INAIL il totale dei compensi erogati e liquidare il saldo del premio dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Nel mese di marzo dell’anno successivo, il committente predisporrà la Certificazione Unica, che contiene:

  • il compenso erogato;
  • le eventuali imposte trattenute al collaboratore;
  • i dati previdenziali, relativi all’imponibile e ai contributi pagati (Certificazione Unica è inviata all’Agenzia delle Entrate tramite professionisti o intermediari abilitati).

Nessun costo sarà posto a carico delle Associazioni e Società per l’utilizzo delle funzioni del Registro.

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Il professionista che svolge attività dietro compenso presso una società sportiva può essere considerato un lavoratore subordinato?

Per le categorie di lavoratori sportivi sopra indicati di sportivi professionisti e per tutte le categorie dei dilettanti il rapporto potrà essere subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa sulla base delle modalità concrete di svolgimento del rapporto. Fa eccezione l’atleta professionista per il quale si presume la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Nei dilettanti il rapporto con un impegno inferiore alle 18 ore settimanali al netto dell’impegno agonistico si presume di collaborazione coordinata e continuativa.

Come inquadrare i volontari in ambito sportivo?

L’art. 29 D.LGS.36 definisce il volontario come colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Per i volontari dello sport non è prevista la possibilità della autocertificazione dei rimborsi spese nel limite dei 10 € giornalieri e 150 € mensili; tuttavia, è ammesso il rimborso spese vive di trasferta purché fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Anche i volontari dello sport devono essere assicurati per la responsabilità civile. Si applica l’art. 18 del C.T.S. (Codice del Terzo Settore) .

Come funziona per le associazioni del Terzo Settore che svolgono attività sportiva?

Il Decreto Correttivo rende compatibile la Riforma dello Sport con quella del Terzo Settore, consentendo agli enti che ne fanno parte di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica applicando solo per quest’ultima la disciplina relativa alla riforma dello sport.

Quindi le associazioni sportive possono essere considerate anche enti del Terzo Settore?

Le Associazioni Sportive non sono soggetti ricompresi tra gli enti del Terzo Settore.

Pertanto, potranno entrare a farne parte solo diventando:

  • Associazioni di promozione sociale: attività mutualistiche con possibilità di compenso a soci;
  • Organizzazioni di volontariato: attività solidaristiche a mero titolo volontario;
  • Imprese sociali: attività economica con divieto di lucro soggettivo (unica possibilità per le SSD);
  • “Altri enti” settore con le minori agevolazioni fiscali.

A tal proposito, la circolare 18/E/2018 della AdE chiarisce che le società e associazioni sportive dilettantistiche, a seguito della approvazione della riforma del Terzo Settore, potranno decidere di non iscriversi al registro unico nazionale del Terzo Settore, mantenendo le agevolazioni e la disciplina riservata al mondo sportivo oppure decidere di entrare a far parte del terzo settore. In questo ultimo caso godranno delle agevolazioni specifiche previste per tali enti “in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative”.

Risulterà quindi possibile avere tre associazioni sportive dilettantistiche che svolgono la stessa attività, ma che avranno discipline giuridiche e fiscali diverse:

  • Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS;
  • Associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS;
  • Associazione Sportiva iscritta a Coni e al registro delle attività sportive.

Come ci si iscrive al Registro delle Attività Sportive e quali documenti occorrono?

La domanda di iscrizione (art.6, comma 2) avviene da parte di FSN, DSA e EPS affiliati inviandola al Dipartimento dello Sport.

I documenti da allegare alla domanda sono stati ridotti, in virtù di quanto previsto dal comma 13 art.10 del DL 73/21 e sono:

  • Ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale P. IVA dell’ASD o SSD;
  • dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
  • data dello statuto vigente;
  • dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
  • dichiarazione relativa alla composizione e durata dell’organo amministrativo, nonché generalità del rappresentante legale e amministratori;
  • dati dei tesserati.

Con la nuova riforma, decade l’obbligo di deposito dello statuto e del bilancio.

Gestire i collaboratori sportivi con un software

Per gestire al meglio le variazioni introdotte dalla Riforma dello Sport è possibile affidarsi ad un software.

Terzo Settore in Cloud e Sportivi in Cloud sono i software pensati per la gestione completa ed efficace di enti e associazioni sportive.

La soluzione di Sportivi in Cloud è semplice e sicura e permette di gestire la contabilità e i compensi dei lavoratori sportivi in modo efficace.

Il software è già conforme ai nuovi parametri del Decreto Correttivo per la riforma dello Sport e e guida il titolare o il responsabile amministrativo nel gestire:

  • lettera di incarico;
  • elaborazione dei compensi e rimborsi spese;
  • ritenute e certificazione unica.

Inoltre, la soluzione gestisce anche tutti gli aspetti della contabilità specifica delle realtà sportive, sia ASD che SSD ma anche le società di capitali ordinarie, dalla fatturazione elettronica attiva e passiva, agli scadenzari, ai registri soci e volontari, fino al magazzino e bilancio. È estendibile anche alle situazioni dove c’è un mix di società/associazione sportiva ed ente del terzo settore, com’è integrata nativamente sia con le soluzioni di gestione e controllo accessi per palestre e piscine Wellness in Cloud che con i sistemi di pagamento TS Pay.

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