Cessione credito d'imposta: la normativa

Come funziona la cessione di un credito d'imposta e le regole per accedervi
Chi può accedere alla cessione del credito d’imposta accumulato effettuando lavori edilizi e/o energetici?

Chi può accedere alla cessione del credito d’imposta accumulato effettuando lavori edilizi e/o energetici?

Come previsto dall’articolo 121 del “decreto Rilancio”, possono accedere alla cessione del credito d’imposta o allo sconto in fattura, i contribuenti che:

  • hanno sostenuto o sostengono fino al 31 dicembre 2025 spese per interventi legati al Superbonus;
  • hanno effettuato o effettuano negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per: 
  1. interventi di recupero del patrimonio edilizio,
  2.  interventi di efficienza energetica o antisismici,
  3. interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
  4. installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (dal 1° gennaio 2022)
  5. interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per i quali spetta la detrazione del 75% per l’anno 2022).

Opzioni alternative all'utilizzo diretto della detrazione

Il contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, potrà avere un importo massimo non superiore al corrispettivo stesso e verrà anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupererà poi il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato.

l credito d’imposta può essere ceduto, per un valore corrispondente alla detrazione spettante, in favore di:

  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

Questi crediti sono cedibili ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione. La possibilità di due ulteriori cessioni è fatta salva solo se queste vengono effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art.106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel d.lgs. n.385/1993);
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art.64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del d.lgs. n.209/2005.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Sia che si opti per la cessione sia che si opti per lo sconto in fattura, il credito può essere ceduto parzialmente solo al momento della prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni.

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto; in altre parole, il divieto di cessione parziale non impedisce di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.

Nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo è considerato a sé stante ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti (fermo restando il divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali).

Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura il contribuente ha l’obbligo di richiedere:

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;

l’attestazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati.

Ad eccezione dei seguenti casi:

  • per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio;
  • per le opere classificate come “attività di edilizia libera” (ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale);

Le eccezioni non si applicano per gli interventi che danno diritto ad usufruire del “bonus facciate” (previsti dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019) per i quali, invece, l’obbligo di acquisire tali documenti è sempre previsto.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate e responsabilità dei soggetti coinvolti

Controlli dell’Agenzia delle Entrate e responsabilità dei soggetti coinvolti

L'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate si basa sull'analisi del rischio e, se viene accertata la mancata integrazione dei requisiti (anche parziale), procede al recupero dell'importo corrispondente con applicazione di interessi e sanzioni.

  • Si ha dolo quando il cessionario (correntisti, banche, altri intermediari finanziari) è consapevole dell'inesistenza del credito.
  • Si ha colpa grave quando il cessionario ha omesso la diligenza richiesta.

L'azione di recupero è effettuata nei confronti del beneficiario, mentre, i fornitori (compreso il general contractor) e i cessionari rispondono solo in caso di:

  • concorso nella violazione con dolo o colpa grave;
  • utilizzo irregolare del credito d'imposta (ad es. in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto).

Inoltre, il concorso nella violazione è escluso per il cessionario o il fornitore in possesso di una completa documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta.

In ogni caso, la mancanza della documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, che può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

L'onere della prova del dolo o colpa grave è a carico dell'Agenzia delle Entrate (art. 1 DL 11/2023).

Precisazioni

Crediti diversi dal Superbonus

Per i crediti diversi dal superbonus sorti prima del 12 novembre 2021 (data in cui sono stati introdotti gli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni per cessione/sconto bonus diversi dal superbonus) la limitazione della responsabilità di fornitori e cessionari ai casi di dolo o colpa grave sussiste se si acquisisce, ora per allora, la documentazione riguardante visti, asseverazioni e attestazioni (art. 14 c. 1 bis2 DL 50/2022 conv. in L. 91/2022).

Interventi sia di edilizia libera che non

Per le opere classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a € 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, per i quali sono esclusi l'obbligo del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa (fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate), la presenza della documentazione ora per allora attenua la responsabilità solidale in caso di concorso in violazione ai casi di dolo o colpa grave.

Acquisto da banca o simili

Chi acquista da una banca o da soggetti simili non è tenuto, ai fini della valutazione della sua diligenza, a effettuare ex novo la stessa istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente attesti il possesso della documentazione richiesta dalla normativa.

Crediti a terzi

Secondo la Cassazione, i crediti ceduti dal beneficiario della detrazione a terzi - banche, fornitori, ecc. - se inesistenti, perché frutto del reato di truffa, possono essere sequestrati in via cautelare, anche se i terzi sono in buona fede (Cass. pen. 28 ottobre 2022 n. 40865, n. 40866, n. 40867, n. 40868, n. 40869). Ai terzi cessionari in buona fede non resta che la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del cedente il credito.

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