L'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate si basa sull'analisi del rischio e, se viene accertata la mancata integrazione dei requisiti (anche parziale), procede al recupero dell'importo corrispondente con applicazione di interessi e sanzioni.
- Si ha dolo quando il cessionario (correntisti, banche, altri intermediari finanziari) è consapevole dell'inesistenza del credito.
- Si ha colpa grave quando il cessionario ha omesso la diligenza richiesta.
L'azione di recupero è effettuata nei confronti del beneficiario, mentre, i fornitori (compreso il general contractor) e i cessionari rispondono solo in caso di:
- concorso nella violazione con dolo o colpa grave;
- utilizzo irregolare del credito d'imposta (ad es. in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto).
Inoltre, il concorso nella violazione è escluso per il cessionario o il fornitore in possesso di una completa documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta.
In ogni caso, la mancanza della documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, che può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
L'onere della prova del dolo o colpa grave è a carico dell'Agenzia delle Entrate (art. 1 DL 11/2023).