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Cessione credito d'imposta: la normativa

Come funziona la cessione di un credito d'imposta e le regole per accedervi

Chi può accedere alla cessione del credito d’imposta accumulato effettuando lavori edilizi e/o energetici?

Come previsto dall’articolo 121 del “decreto Rilancio”, possono accedere alla cessione del credito d’imposta o allo sconto in fattura, i contribuenti che:

  • hanno sostenuto o sostengono fino al 31 dicembre 2025 spese per interventi legati al Superbonus;
  • hanno effettuato o effettuano negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per: 
  1. interventi di recupero del patrimonio edilizio,
  2.  interventi di efficienza energetica o antisismici,
  3. interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
  4. installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (dal 1° gennaio 2022)
  5. interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per i quali spetta la detrazione del 75% per l’anno 2022).

Opzioni alternative all'utilizzo diretto della detrazione

Controlli dell’Agenzia delle Entrate e responsabilità dei soggetti coinvolti

Controlli dell’Agenzia delle Entrate e responsabilità dei soggetti coinvolti

L'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate si basa sull'analisi del rischio e, se viene accertata la mancata integrazione dei requisiti (anche parziale), procede al recupero dell'importo corrispondente con applicazione di interessi e sanzioni.

  • Si ha dolo quando il cessionario (correntisti, banche, altri intermediari finanziari) è consapevole dell'inesistenza del credito.
  • Si ha colpa grave quando il cessionario ha omesso la diligenza richiesta.

L'azione di recupero è effettuata nei confronti del beneficiario, mentre, i fornitori (compreso il general contractor) e i cessionari rispondono solo in caso di:

  • concorso nella violazione con dolo o colpa grave;
  • utilizzo irregolare del credito d'imposta (ad es. in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto).

Inoltre, il concorso nella violazione è escluso per il cessionario o il fornitore in possesso di una completa documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta.

In ogni caso, la mancanza della documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, che può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

L'onere della prova del dolo o colpa grave è a carico dell'Agenzia delle Entrate (art. 1 DL 11/2023).

Precisazioni

Crediti diversi dal Superbonus

Crediti diversi dal Superbonus

Per i crediti diversi dal superbonus sorti prima del 12 novembre 2021 (data in cui sono stati introdotti gli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni per cessione/sconto bonus diversi dal superbonus) la limitazione della responsabilità di fornitori e cessionari ai casi di dolo o colpa grave sussiste se si acquisisce, ora per allora, la documentazione riguardante visti, asseverazioni e attestazioni (art. 14 c. 1 bis2 DL 50/2022 conv. in L. 91/2022).

Interventi sia di edilizia libera che non

Interventi sia di edilizia libera che non

Per le opere classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a € 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, per i quali sono esclusi l'obbligo del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa (fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate), la presenza della documentazione ora per allora attenua la responsabilità solidale in caso di concorso in violazione ai casi di dolo o colpa grave.

Acquisto da banca o simili

Acquisto da banca o simili

Chi acquista da una banca o da soggetti simili non è tenuto, ai fini della valutazione della sua diligenza, a effettuare ex novo la stessa istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente attesti il possesso della documentazione richiesta dalla normativa.

Crediti a terzi

Crediti a terzi

Secondo la Cassazione, i crediti ceduti dal beneficiario della detrazione a terzi - banche, fornitori, ecc. - se inesistenti, perché frutto del reato di truffa, possono essere sequestrati in via cautelare, anche se i terzi sono in buona fede (Cass. pen. 28 ottobre 2022 n. 40865, n. 40866, n. 40867, n. 40868, n. 40869). Ai terzi cessionari in buona fede non resta che la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del cedente il credito.

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