In considerazione dell’introduzione delle nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus date dall’attuale andamento della curva epidemiologica e in base ai monitoraggi effettuati dal Dipartimento per lo sport sono state aggiornate le linee guida volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico in sicurezza.
Con il decreto legge del 7 gennaio 2022, n.1 viene esteso, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a tutte le persone di età pari o superiore a 50 anni, fatta eccezione per coloro per cui è accertato un pericolo di salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal proprio medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.
Come già previsto in precedenza, l’avvenuta vaccinazione deve essere dimostrata ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, anche nel settore privato, attraverso l’esibizione della certificazione verde COVID-19 rafforzata (articolo 9, comma 2, lettere a) b) e c-bis) del decreto legge n.52 del 2021).
Questo vale anche per accedere alle iniziative e alle attività del mondo dello sport, del fitness e del wellness: palestre, piscine, centri sportivi, centri personal, palazzetti dello sport.

In particolare, per quanto riguarda l’attività motoria e sportiva, si fa riferimento alle recenti disposizioni dell’Avviso del 31 dicembre 2021 del Dipartimento per lo Sport, che prevede quanto di seguito indicato:
- L’accesso a eventi e competizioni sportive è permesso esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato, con una capienza consentita inferiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive)
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 marzo 2022, solo i possessori di green pass rafforzato possono accedere a:
- Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi e a tutte le attività sportive sia all’aperto che al chiuso
- Attività sportive di squadra e di contatto, anche all’aperto
- Uso di spogliatoi e docce
- Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale
Sono esclusi dall’obbligo di certificazione verde: i minori di 12 anni, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale e, per quanto riguarda docce e spogliatoi, gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione d’età o disabilità.
I titolari e i gestori degli impianti sono tenuti a verificare che le attività sportive si svolgano nel rispetto delle disposizioni previste.
Di seguito l’infografica con il riepilogo delle norme per i lavoratori, collaboratori e tecnici dei centri sportivi.

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