Split payment: un nuovo decreto per la ridefinzione dei soggetti destinatari

02.08.2017 - Tempo di lettura: 3'
Split payment: un nuovo decreto per la ridefinzione dei soggetti destinatari

Un nuovo e recente intervento del Legislatore ha modificato nuovamente la disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA, tema trattato nel precedente articolo.

Più nel dettaglio, il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 13 luglio 2017, pubblicato nella G.U. n. 171 del 24 luglio 2017, corregge i soggetti destinatari dell’obbligo di split payment, eliminando di fatto il riferimento all’elenco delle PA inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall’Istat, e chiarendo che le PA interessate dall’obbligo sono le stesse cui si applicano le disposizioni in materia di fatturazione elettronica obbligatoria.

Per l’individuazione delle PA per le quali vige l’obbligo di fatturazione elettronica si deve fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); nell’utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”. Il Dipartimento delle Finanze precisa che le aziende speciali applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti, dato che rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

Mentre per la corretta individuazione delle

  • Società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo Stato;
  • Società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali;
  • Società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana.

Per le quali l’articolo 1 del decreto legge 50/2017 ha esteso l’ambito di applicazione dello split payment a partire dal 1 luglio 2017 è necessario prendere visione dei seguenti elenchi:

  • Elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • Elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • Elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
  • Elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

I predetti elenchi saranno pubblicati come definitivi, a cura dello stesso Dipartimento delle Finanze, entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo.

Il decreto citato, altresì, precisa che le nuove disposizioni si applicano alle fatture per le quali l’esigibilità si verifica a partire dal 25 luglio 2017 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

Sono, pertanto, fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato il meccanismo della scissione dei pagamenti (art. 17-ter del Decreto n. 633/1972) alle fatture per le quali l’esigibilità si è verificata dal 1 luglio fino al 24 luglio 2017 (data di pubblicazione del decreto).

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