Marca da bollo da 2 e da 16 euro

11.05.2017 - Tempo di lettura: 3'
Marca da bollo da 2 e da 16 euro

Che cos’è la marca da bollo? La marca da bollo è un’imposta che i contribuenti hanno l’obbligo di applicare in determinate situazioni. La marca da bollo da 2€ o da 16€ deve essere applicata su fatture o ricevute fiscali di importo superiore a 77,47€, ai conti correnti e postali, alle cambiali, ai contratti di locazione e ai documenti societari. Per fatture con importo inferiore a 77,47€ la marca da bollo non deve essere applicata.

La marca da bollo può essere di due tipi:

  • La marca da bollo da 2€ va applicata su fatture e ricevute fiscali con importo superiore a 77,47€;
  • La marca da bollo da 16€ va applicata agli atti delle pubbliche amministrazioni, ai documenti societari o notarili.

La legge 71/2013 ha stabilito l’aumento degli importi della marca da bollo: da 1,81€ a 2€ e da 14,62€ a 16€.
Per pagare l’imposta di bollo il metodo più semplice consiste nell’acquistare la marca da bollo dai rivenditori autorizzati, come il caso classico del tabaccaio. L’imposta può anche essere versata in maniera telematica, nei casi di uso periodico delle marche da bollo, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

Quando si applica la marca da bollo da 2€? Essa è obbligatoria per le fatture e le ricevute fiscali emesse in formato cartaceo o elettronico con importo superiore a 77,47€ non soggette all’Iva. Il DPR 642/72 stabilisce l’obbligo di applicare la marca da bollo da 2€ per:

  • Fatture con importi esclusi Iva;
  • Fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio, ovvero regime dei minimi;
  • Fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo;
  • Fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito territoriale;
  • Fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
  • Fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci).

Invece, la marca da bollo da 2€ non deve essere applicata:

  • Se l’Iva è esposta sul documento e la parte in esenzione non supera i 77,47€;
  • Per fatture relative a esportazioni di merci;
  • Per fatture con Iva assolta all’origine;
  • Per fatture relative a operazioni intracomunitarie;
  • Per operazioni in reverse charge.

Quando si applica la marca da bollo da 16€? Secondo quanto stabilito dalla legge, la marca da bollo da 16€ deve essere applicata nei seguenti casi:

  • Scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che regolino rapporti giuridici;
  • Atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale;
  • Istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati.

Invece, la marca da bollo da 16€ non deve essere applicata:

  • Se l’importo indicato sul documento è inferiore a 77,47€;
  • Quote associative e contributi liberali/donazioni ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive;
  • Se l’importo è assoggettato all’Iva;
  • Documento è già assoggettato ad imposta di bollo o esente per legge.

Quali sono i soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di bollo? Secondo la legge, non devono applicare la marca da bollo:

  • Federazioni sportive e enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
  • Onlus iscritte all’apposita Anagrafe presso l’Agenzia delle Entrate;
  • Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato.

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