Garante unico per i diritti digitali

22.09.2017 - Tempo di lettura: 1'
Garante unico per i diritti digitali

La nuova versione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) introduce il Garante Unico per i diritti digitali, correggendo la precedente versione che prevedeva un difensore civico per ogni pubblica amministrazione.

Ora dovrà iniziare l’iter dei decreti attuativi di una legge delega, andando in Parlamento per il parere delle commissioni e poi passando al vaglio del Consiglio di Stato.

Le funzioni e le caratteristiche del Garante unico non cambiano rispetto a quanto è contenuto nell’articolo 17 del Cad (legge 82/2005). L’aspetto nuovo consiste nel fatto che la figura diventa unica per tutto il territorio nazionale, mentre prima ne era previsto uno per ogni PA.

L’ufficio del difensore civico sarà istituito presso l’AGID, l’Agenzia per l’Italia digitale. Il Garante ha requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.

La sua funzione è quella di sanare le violazioni al CAD, in base alle segnalazioni che chiunque persona può inviare all’AGID, utilizzando l’area del sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia digitale.

Le segnalazioni possono riguardare le violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione da parte delle PA o delle società a controllo pubblico.

Il Garante unico le valuta e, nel caso in cui siano fondate, invita il soggetto a rimediare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni.

La nuova versione del CAD prevede anche il potenziamento della carta di cittadinanza digitale. Vengono infatti velocizzate le pratiche per l’ottenimento del domicilio digitale: tutti i cittadini possono stabilirne uno, indipendente dalla piena funzionalità dell’Anagrafe unica della popolazione residente.

Infine, vengono potenziate le misure per favorire l’accesso ai servizi pubblici online, migliorandone la semplicità e la usabilità, e quelle per effettuare pagamenti online.

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