Proroga del Credito d'imposta sulle locazioni

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Proroga del Credito d'imposta sulle locazioni
31/08/2020 | Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista | gestione-hotel| agevolazioni

Proroga del Credito d'imposta fino al mese di luglio sulle locazioni di strutture ricettive.

a cura di Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista

Proroga del Credito d'imposta sulle locazioni

 

Come già affrontato con un precedente contributo, il Legislatore, con l’articolo 28 D.L. n. 34/2020, ha esteso l’ambito applicativo del credito d’imposta riconosciuto sui canoni di locazione pagati, introdotto inizialmente con l’articolo 65 D.L. n. 18/2020.

Con l’articolo 77 D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, il Legislatore interviene ancora una volta, attraverso un ulteriore ampliamento dell’ambito applicativo della sopra richiamata disposizione normativa, quale l’articolo 28 D.L. n. 34/2020. In particolare, le modifiche introdotte con l’articolo 77 D.L. n. 104/2020 riguardano:

  • sia l’aspetto temporale di applicazione della norma agevolativa;
  • e sia l’aspetto soggettivo.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, rispetto alla versione originaria il credito d’imposta per i canoni di locazione pagati spetta anche alle strutture termali e non solo alle strutture alberghiere; di conseguenza anche per tali soggetti è ammesso un credito d’imposta più ampio sotto il profilo temporale, rispetto alla versione inziale.

Di conseguenza, la nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 28 D.L. n. 34/2020 prevede che “Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente”.

Per quanto concerne, invece, l’ambito temporale, rispetto alla versione originaria viene aggiunta la possibilità di maturare il credito d’imposta in commento per un ulteriore canone di locazione pagato. In particolare, viene previsto:

  • per tutti i soggetti la possibilità di maturare il credito d’imposta per i canoni di locazione pagati riferiti ai mesi di: marzo, aprile, maggio e giugno;
  • per le strutture turistico ricettive il credito d’imposta è riconosciuto per i canoni di locazione pagati riferiti ai mesi di: aprile, maggio, giugno e luglio.

Ancora una volta, ciò che continua ad accumunare le due differenti disposizioni normative – l’articolo 65 D.L. n. 18/2020 e l’articolo 28 D.L. n. 34/2020 (previgente versione ed attuale versione) – è la necessità che il canone di locazione (o i canoni di locazione) sia stato effettivamente pagato.

Inoltre, come già brevemente accennato, sotto il profilo soggettivo, l’accesso alla norma agevolativa per le strutture alberghiere ed agrituristiche, a differenza della generalità delle imprese, non è condizionata all’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nell’anno 2019. A tale proposito, si ricorda  che:

  • secondo quanto previsto dal comma 1, l’accesso al credito d’imposta in commento per la generalità delle imprese è ammesso a condizione che le stesse nel 2019 non abbiano superato la soglia di ricavi di euro 5 milioni;
  • secondo quanto previsto dal comma 3, l’accesso allo stesso credito d’imposta per le imprese alberghiere sussiste indipendentemente dal superamento o meno della soglia di 5 milioni di euro di ricavi nel periodo d’imposta 2019.

Sotto il profilo sostanziale, il credito d’imposta in commento è stabilito nella misura rispettivamente:

  • del 60% del canone pagato, in presenza di un contratto di locazione immobiliare, ex L. n. 392/1978;
  • del 30% del canone pagato, in presenza di “contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo”.

Sotto il profilo procedurale, il credito d’imposta in questione può essere utilizzato:

  1. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, che tradotto in termini pratici sta a significare nel modello redditi 2021 – periodo d’imposta 2020;
  2. in compensazione, ex articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997.

Accanto a tali due possibilità di utilizzo del credito, specificatamente previste dall’articolo 28 D.L. n. 34/2020, l’articolo 122 dello stesso Decreto prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta maturato. In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari del crediti d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

A tal proposito, il soggetto cessionario del credito può, a sua volta, utilizzare il credito in compensazione ex articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997; ricordando che:

  • l’eventuale eccedenza non utilizzata nell’anno di acquisto non può essere riportata in avanti o chiesta a rimborso;
  • non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 34 L. n. 388/2000 e 1, comma 53 L. n. 244/2007, pari ad euro 1.000.000 e 700.000 ed euro 250.000 in relazione ai crediti da indicare nel quadro RU.

 

 

Ambito soggettivo

Previgente versione

Nuova versione – Decreto Agosto

Strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator

Strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator

Ambito temporale

Previgente versione

Nuova versione – Decreto Agosto

Canoni dei mesi di aprile, maggio e giugno

Canoni dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio

 

 

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