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a cura di Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista
Proroga del Credito d'imposta sulle locazioni
Come già affrontato con un precedente contributo, il Legislatore, con l’articolo 28 D.L. n. 34/2020, ha esteso l’ambito applicativo del credito d’imposta riconosciuto sui canoni di locazione pagati, introdotto inizialmente con l’articolo 65 D.L. n. 18/2020.
Con l’articolo 77 D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, il Legislatore interviene ancora una volta, attraverso un ulteriore ampliamento dell’ambito applicativo della sopra richiamata disposizione normativa, quale l’articolo 28 D.L. n. 34/2020. In particolare, le modifiche introdotte con l’articolo 77 D.L. n. 104/2020 riguardano:
Con riferimento a tale ultimo aspetto, rispetto alla versione originaria il credito d’imposta per i canoni di locazione pagati spetta anche alle strutture termali e non solo alle strutture alberghiere; di conseguenza anche per tali soggetti è ammesso un credito d’imposta più ampio sotto il profilo temporale, rispetto alla versione inziale.
Di conseguenza, la nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 28 D.L. n. 34/2020 prevede che “Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente”.
Per quanto concerne, invece, l’ambito temporale, rispetto alla versione originaria viene aggiunta la possibilità di maturare il credito d’imposta in commento per un ulteriore canone di locazione pagato. In particolare, viene previsto:
Ancora una volta, ciò che continua ad accumunare le due differenti disposizioni normative – l’articolo 65 D.L. n. 18/2020 e l’articolo 28 D.L. n. 34/2020 (previgente versione ed attuale versione) – è la necessità che il canone di locazione (o i canoni di locazione) sia stato effettivamente pagato.
Inoltre, come già brevemente accennato, sotto il profilo soggettivo, l’accesso alla norma agevolativa per le strutture alberghiere ed agrituristiche, a differenza della generalità delle imprese, non è condizionata all’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nell’anno 2019. A tale proposito, si ricorda che:
Sotto il profilo sostanziale, il credito d’imposta in commento è stabilito nella misura rispettivamente:
Sotto il profilo procedurale, il credito d’imposta in questione può essere utilizzato:
Accanto a tali due possibilità di utilizzo del credito, specificatamente previste dall’articolo 28 D.L. n. 34/2020, l’articolo 122 dello stesso Decreto prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta maturato. In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari del crediti d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
A tal proposito, il soggetto cessionario del credito può, a sua volta, utilizzare il credito in compensazione ex articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997; ricordando che:
Ambito soggettivo |
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Previgente versione |
Nuova versione – Decreto Agosto |
Strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator |
Strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator |
Ambito temporale |
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Previgente versione |
Nuova versione – Decreto Agosto |
Canoni dei mesi di aprile, maggio e giugno |
Canoni dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio |