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a cura di Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista
Indennità per le strutture alberghiere requisite
L’articolo 6, comma 8 D.L. n. 18/2020 ha introdotto un’indennità di requisizione a favore delle strutture alberghiere requisite per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Successivamente l’articolo 146 D.L. n. 34/2020 ha modificato il processo matematico utile a determinare tale indennità, stabilendo che la stessa è liquidata in forma di acconto.
Secondo la nuova formulazione dell’articolo 6 co. 8 D.L. n. 18/2020 – come modificata dall’articolo 146 D.L. n. 34/2020 – l’indennità è calcolata moltiplicando, per ogni mese o frazione di mese di requisizione dell’albergo, il valore della rendita catastale dell’immobile (rivalutato del 5%) per il moltiplicatore utilizzato ai fini della imposta di registro e relativo alla categoria catastale di riferimento per un ulteriore moltiplicatore stabilito allo 0,42%. In altre parole, l’indennità è così calcolata:
Indennità = 0,42% x (rendita catastale x 5% x numero mesi di requisizione in uso x moltiplicatore imposta di registro della categoria catastale cui l’immobile appartiene).
In particolare, viene stabilito che “L'indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito”.
L’articolo 146 D.L. n. 34/2020 non si limita a “ridefinire” le modalità di calcolo dell’indennità di cui sopra, ma stabilisce che entro quaranta giorni dalla corresponsione dell’acconto con decreto del Prefetto, verrà corrisposto il saldo di indennizzo calcolato invece sulla base di valori di stima utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e relativi al valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 di quell’immobile oggetto della requisizione o di immobili analoghi. Il comma 1 secondo periodo dell’articolo 146, infatti stabilisce che “L'indennità di requisizione e' determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione”.
Il riferimento alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell’assunzione del valore di mercato dell’immobile oggetto di requisizione, non rappresenta un dato privo di fondamento, bensì si riferisce ad una data e ad un conseguente valore di mercato immobiliare privi dell’effetto Covid-19.
Le restanti diposizioni contenute nell’articolo 6 D.L. n. 18/2020, invece, non sono state oggetto di modifica, di conseguenza si ritengono ancora valide ed operanti. In particolare, con la citata disposizione normativa è stata autorizzata una somma pari a 150 milioni di euro per il 2020 per eventuali requisizioni effettuati nei confronti di privati o strutture pubbliche dei seguenti materiali:
La stessa disposizione normativa, e fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento, alla requisizione in uso o in proprietà, dei citati presidi e materiali, la cui durata non può eccedere la data del 31 luglio 2020, ma può essere oggetto di proroga per un periodo superiore a 6 mesi.
Anche in tal caso, requisizione di beni mobili, in proprietà o in uso, l’articolo 6 D.L. n. 18/2020 prevede la corresponsione di un’indennità di risarcimento ai soggetti ai quali i materiali vengono sottratti (o sono stati sottratti) per necessità pubbliche e per far fronte anche eventualmente ad implementare posti letto nei reparti più affollati dei pazienti affetti da Covid-19.
Sotto il profilo sostanziale, si ricorda che tale indennità è variabile, in funzione della tipologia di bene e a seconda che i presidi fossero: