Il Tax Credit per le vacanze: aspetti operativi per ospiti e albergatori

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Il Tax Credit per le vacanze: aspetti operativi per ospiti e albergatori
07/07/2020 | Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista | gestione-hotel| agevolazioni

Tax Credit vacanze: cosa deve fare il turista e cosa l'albergatore?

a cura di Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista

 

Il Tax Credit per le vacanze: aspetti operativi per l'albergatore e per l'ospite

di Leonardo Pietrobon

 

Dopo aver analizzato in un precedente intervento alcuni aspetti critici legati ad alcune condizioni necessarie per la fruizione del c.d “Tax Credit Vacanze”, di cui all’articolo 176 D.L. n. 34/2020, nel presente contributo si analizzano i passaggi “operativi”, necessari per la fruizione della norma agevolativa da parte dei clienti delle strutture ricettive ammesse.

Innanzitutto, come già ricordato, l’agevolazione in commento è ammessa, per tutto l’anno 2020, a favore dei nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 40.000. A tal proposito, l’accesso alla medesima agevolazione è subordinata al rispetto dei seguenti passaggi:

  1. il componente del nucleo familiare deve essere in possesso dell’attestazione ISEE di cui sopra, presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (anche tramite un CAF);
  2. dotarsi di un’identità SPID e/o Carta d’identità elettronica (CIE);
  3.  scaricare sul proprio smartphone l’apposita app gestita da PagoPA spa denominata “IO”.

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 17.6.2020 viene fatto presente che la domanda di accesso alla norma agevolativa è consentita, dal 1° luglio 2020, dal componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui sopra, al quale seguiranno delle verifiche da parte di Pago PA che, in caso di esito positivo, comunica al richiedente. In particolare, nel citato Provvedimento viene stabilito che “il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione”.

Gli esiti delle verifiche effettuate da “Pago PA” riguardano:

  1. la validità della richiesta;
  2. la validità della richiesta,  ma l’attivazione dell’agevolazione da altro componente dello stesso nucleo familiare;
  3. la validità della richiesta, ma l’esistenza di una DSU (Domanda Sostitutiva Unica) che presenta delle omissioni o delle difformità;
  4. il riscontrato superamento del limite ISEE;
  5. l’assenza di DSU.

Come già accennato, nel caso di riscontro positivo, Pago PA genera un QR code e un codice univoco necessari per l’utilizzo concreto della norma agevolativa.

La stessa Pago PA invia all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

  • il codice QR code e il codice univoco;
  • l’importo massimo spettante per il nucleo familiare a cui si riferisce la richiesta;
  • il codice fiscale  di ciascun componente del nucleo familiare del richiedente.

L’avventura, tuttavia, per il fruitore dell’agevolazione non è ancora giunta al termine. Infatti, l’Agenzia delle entrate, dopo aver acquisito i predetti dati ed effettuate le sue verifiche, conferma, mediante l’app “IO”:

  • codice univoco;
  • QR-code;
  • l’ importo massimo del bonus spettante “con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile”.

Giunti a questa fase, inizia l’avventura per la struttura ammessa dall’articolo 176 D.L. n. 34/2020, se il cliente sceglie e viene accettato l’utilizzo dell’agevolazione mediate il c.d. “sconto sul corrispettivo”. A tal proposito, è la stessa Agenzia delle Entrate a confermare che tale “sconto sul corrispettivo” non è un obbligo per le strutture ricettive, invitando il cliente a verificare l’adesione del fornitore all’iniziativa. Nel caso in cui sussista l’adesione allo “sconto sul corrispettivo”, al momento del pagamento del corrispettivo dovuto il beneficiario è tenuto a comunicare o esibire il codice univoco o il QR code alla struttura.

Per la fruibilità dello sconto il fornitore deve utilizzare l’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (Mia scrivania ˃ Servizi per ˃ Comunicare ˃ Bonus Vacanze). Tramite la predetta procedura il fornitore:

  1. comunica:

– il codice univoco o QR-code fornito dal beneficiario;

– il codice fiscale dell’intestatario della fattura o documento commerciale, scontrino o ricevuta fiscale;

– l’importo del corrispettivo dovuto;

  1. dichiara di essere un’impresa turistica ricettiva, agriturismo o  bed & breakfast;
  2. verifica la validità del bonus e l’importo massimo dello sconto applicabile sulla base di quanto trasmesso da PagoPA all’Agenzia delle Entrate;
  3. conferma, in caso di esito positivo della verifica, l’applicazione dello sconto.

A seguito dell’avvenuta conferma l’operazione non può essere annullata e l’agevolazione:

  • va considerata interamente utilizzata;
  • non può più essere fruita da alcun componente del nucleo familiare del beneficiario, “anche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima”.

 

Una volta applicato lo sconto sul corrispettivo la struttura ha due alternative per l’utilizzo del credito d’imposta pari allo sconto applicato, quali:

  1. recuperare quanto riconosciuto al beneficiario sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
  2. cedere (anche parzialmente) il predetto credito d’imposta a terzi, anche diversi dai propri fornitori, istituti di credito e/o intermediari finanziari.

Infine, si ricorda che la cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia stessa nel proprio sito Internet.

 

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