Il Tax Credit per le vacanze: aspetti operativi

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Il Tax Credit per le vacanze: aspetti operativi
23/06/2020 | Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista | gestione-hotel| agevolazioni

Tax Credit vacanze: modalità operative e "sviste" legislative

a cura di Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista

 

Il Tax Credit per le vacanze: aspetti operativi

 

Come già evidenziato in un precedente intervento, con l’articolo 176 D.L. n. 34/2020, il Legislatore ha introdotto il c.d. “Tax Credit Vacanze”, con il quale tenta di incentivare la fruizione di servizi turitico-ricettivi in strutture alberghiere (e non solo) collocate sul territorio italiano.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 17.6.2020, ha definito le modalità di richiesta ed utilizzo del citato “Tax Credit Vacanze”, spiegando i passaggi operativi utili di tale norma agevolativa. 

Innanzitutto è utile ricordare il dato temprale di fruizione della norma in commento, prevista per le spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, con conseguente applicazione della stessa anche per periodi diversi da quello estivo, come ad esempio per il periodo invernale.

In secondo luogo, la citata disposizione normativa e il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che l’agevolazione in esame spetta, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad € 40.000, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:

  • imprese turistiche-ricettive;
  • agriturismi;
  • e bed&brekfast.

A tal proposito si ricorda che le citate strutture per consentire la fruizione dell’agevolazione devono essere in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e, soprattutto, regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Di conseguenza è utile verificare, sulla base delle specifiche normative applicabili, la qualificazione della struttura in una di quelle di cui sopra indicate, con particolare attenzione all’ampio concetto di “Imprese turistiche-ricettive”.

Si ricorda, infatti, che per la corretta qualificazione, nazionale, delle strutture ricettive del turismo occorre fare riferimento al c.d. “Codice del Turismo”, D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, che prevede le differenti tipologie di strutture e si occupa anche di altri aspetti, come ad esempio la classificazione in base agli standard qualitativi offerti, la pubblicità o altri elementi.

In ogni caso la classificazione “nazionale”, sulla base del citato D.Lgs. n. 79/2011, deve essere integrata con le specifiche disposizioni regionali, le quali potrebbero prevedere differenti qualificazioni tra uguali strutture ricettive, per il solo fatto che sono collocate in differenti Regioni.

Il comma 3 dell’articolo 176 D.L. n. 34/2020 introduce delle ulteriori specifiche condizioni propedeutiche per l’accesso alla norma agevolativa. In particolare, viene previsto che “Il credito di cui al  comma  1  è riconosciuto  alle  seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

  a) le spese debbono  essere  sostenute  in  un'unica  soluzione  in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

  b) il totale del corrispettivo deve essere documentato  da  fattura elettronica o documento commerciale  ai  sensi  dell'articolo  2  del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e'  indicato  il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

  c)  il  pagamento  del  servizio  deve  essere  corrisposto   senza l'ausilio,  l'intervento  o   l'intermediazione   di   soggetti   che gestiscono piattaforme o portali telematici  diversi  da  agenzie  di viaggio e tour operator.”

Dall’analisi della sopra riportata disposizione normativa emerge quanto segue:

  • il beneficio è spendibile una sola volta, anche nell’ipotesi in cui non sia stato esaurito completamente in precedenti utilizzi;
  • è richiesta l’emissione di un documento fiscale, quale fattura elettronica o documento commerciale, ove sia indicato il codice fiscale del fruitore.

Con riferimento a tale ultimo aspetto è evidente la dimenticanza legislativa, nella parte in cui viene richiamata la necessità che il corrispettivo sia documentato alternativamente con:

  • fattura elettronica;
  • o documento commerciale

se si pensa che possono esserci soggetti non obbligati all’emissione della fattura elettronica, quali ad esempio i contribuenti forfettari che, magari, gestiscono un b&b o altre strutture ricettive ammesse.

La lettera c) dello stesso comma 3 dell’articolo 34 D.L. n. 34/2020 denota un’ulteriore svista legislativa. Infatti, nel momento in cui si afferma che l’accesso alla norma agevolativa è consentita a condizione che “il pagamento del servizio sia effettuato senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi dalle agenzie di viaggio e tour operator” forse voleva semplicemente: incentivare la prenotazione diretta da parte dei clienti escludendo il ricorso alle classiche piattaforme on line, ma richiamando il “pagamento”, come elemento che esclude dalla norma agevolativa, non raggiunge appieno l’obiettivo, in considerazione che non sempre il pagamento è richiesto in modo preventivo dalla piattaforma on-line, anzi spesso il pagamento avviene direttamente in loco al momento del chek-out.

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