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a cura di Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista
Il Tax Credit per le vacanze: aspetti operativi
Come già evidenziato in un precedente intervento, con l’articolo 176 D.L. n. 34/2020, il Legislatore ha introdotto il c.d. “Tax Credit Vacanze”, con il quale tenta di incentivare la fruizione di servizi turitico-ricettivi in strutture alberghiere (e non solo) collocate sul territorio italiano.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 17.6.2020, ha definito le modalità di richiesta ed utilizzo del citato “Tax Credit Vacanze”, spiegando i passaggi operativi utili di tale norma agevolativa.
Innanzitutto è utile ricordare il dato temprale di fruizione della norma in commento, prevista per le spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, con conseguente applicazione della stessa anche per periodi diversi da quello estivo, come ad esempio per il periodo invernale.
In secondo luogo, la citata disposizione normativa e il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che l’agevolazione in esame spetta, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad € 40.000, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:
A tal proposito si ricorda che le citate strutture per consentire la fruizione dell’agevolazione devono essere in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e, soprattutto, regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Di conseguenza è utile verificare, sulla base delle specifiche normative applicabili, la qualificazione della struttura in una di quelle di cui sopra indicate, con particolare attenzione all’ampio concetto di “Imprese turistiche-ricettive”.
Si ricorda, infatti, che per la corretta qualificazione, nazionale, delle strutture ricettive del turismo occorre fare riferimento al c.d. “Codice del Turismo”, D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, che prevede le differenti tipologie di strutture e si occupa anche di altri aspetti, come ad esempio la classificazione in base agli standard qualitativi offerti, la pubblicità o altri elementi.
In ogni caso la classificazione “nazionale”, sulla base del citato D.Lgs. n. 79/2011, deve essere integrata con le specifiche disposizioni regionali, le quali potrebbero prevedere differenti qualificazioni tra uguali strutture ricettive, per il solo fatto che sono collocate in differenti Regioni.
Il comma 3 dell’articolo 176 D.L. n. 34/2020 introduce delle ulteriori specifiche condizioni propedeutiche per l’accesso alla norma agevolativa. In particolare, viene previsto che “Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e' indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.”
Dall’analisi della sopra riportata disposizione normativa emerge quanto segue:
Con riferimento a tale ultimo aspetto è evidente la dimenticanza legislativa, nella parte in cui viene richiamata la necessità che il corrispettivo sia documentato alternativamente con:
se si pensa che possono esserci soggetti non obbligati all’emissione della fattura elettronica, quali ad esempio i contribuenti forfettari che, magari, gestiscono un b&b o altre strutture ricettive ammesse.
La lettera c) dello stesso comma 3 dell’articolo 34 D.L. n. 34/2020 denota un’ulteriore svista legislativa. Infatti, nel momento in cui si afferma che l’accesso alla norma agevolativa è consentita a condizione che “il pagamento del servizio sia effettuato senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi dalle agenzie di viaggio e tour operator” forse voleva semplicemente: incentivare la prenotazione diretta da parte dei clienti escludendo il ricorso alle classiche piattaforme on line, ma richiamando il “pagamento”, come elemento che esclude dalla norma agevolativa, non raggiunge appieno l’obiettivo, in considerazione che non sempre il pagamento è richiesto in modo preventivo dalla piattaforma on-line, anzi spesso il pagamento avviene direttamente in loco al momento del chek-out.