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a cura di Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista
Decreto rilancio: il tax credit vacanze
L’articolo 176 del D.L. n. 34/2020 inserisce, forse per la prima volta nel panorama legislativo fiscale, una forma di incentivazione per l’esecuzione di vacanze, denominata “Tax credit vacanze”. La citata disposizione normativa, composta da sette commi, introduce la citata forma di “incentivo” alle vacanze attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta a favore dei soggetti che, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, fruiscono di servizi offerti dalle imprese turistico-ricettive.
Sotto il profilo temporale, da una semplice lettura del comma 1 dell’articolo 176 D.L. n. 34/2020, emerge che il “Tax credit vacanze” riguarda tutte le spese sostenute nell’anno 2020, ossia secondo un principio di cassa fino al 31 dicembre 2020.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, il comma 1 prevede che il credito è maturabile a fronte di servizi erogati:
I presupposti più stringenti, necessari per l’accesso all’agevolazione, sono quelli previsti in ordine alle condizioni soggettive previste per il fruitore dei servizi turistico-ricettivi. In particolare, lo stesso comma 1 consente l’accesso alla norma in commento solo ai nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 40.000, attribuendo un credito d’imposta in misura differenziata, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, viene riconosciuto:
Sotto il profilo procedurale, il credito in commento è riconosciuto a condizione che:
Con riferimento alla condizione di cui al precedete punto b) che precede, il Legislatore dimentica che alcuni B&B non svolgono attività d’impresa “professionale”, ossia non sono tenuti a dotarsi di una partita Iva, con conseguente esonero dall’emissione della fattura o del documento commerciale.
In alternativa alla maturazione del credito d’imposta, il cliente d’intesa con la struttura ricettiva (fornitore del servizio) può trasformare l’importo costituente il credito d’imposta (€ 150 - € 300 - € 500):
Ciò che emerge dalla lettura del comma 4 dell’articolo 176 è l’assenza di obbligo di trasformare l’incentivo sotto forma di sconto, in quanto tale mutazione deve essere preventivamente accordata dalla struttura ricettiva ove è sostenuta la spesa.
Lo sconto di cui al citato comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
Il riconoscimento del c.d. “sconto fattura/corrispettivo”, tuttavia, non è privo di possibili rischi per le strutture ricettive. Il comma 6, infatti, prevede che accertata la parziale assenza dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.